Cassazione Penale, Sentenza n. 17461/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del P.M., rilevando che il Tribunale ha illegittimamente precluso al pubblico ministero il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Napoli Nord, che dovrà decidere nuovamente tenendo conto dell'aggravante legittimamente contestata dal P.M.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancanza della condizione di procedibilitaà della querela, poiché era decorso il termine di 90 giorni previsto dall'art. 85 del d.lgs. 150/2022. Era contestato all'imputato il furto di energia elettrica (8.615 KWh) mediante allaccio diretto alla rete Enel. Il Pubblico Ministero aveva chiesto in udienza la modifica dell'imputazione con la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (furto su bene destinato a pubblico servizio), rendendo il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale non ha consentito la modifica e ha pronunciato il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Norma applicata dal Tribunale per dichiarare non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità; la Corte ha stabilito che tale declaratoria non giustificava la preclusione alla contestazione suppletiva fatta dal P.M.
art. 85 d.lgs. 150/2022
Stabilisce il termine di 90 giorni per proporre la querela successivo alla riforma; il Tribunale ha rilevato il decorso del termine, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non escluda la legittima contestazione suppletiva del P.M. che renda il reato procedibile d'ufficio
artt. 624 e 625 cod. pen.
Art. 624 disciplina il furto; art. 625 comma 1 elenca circostanze aggravanti. La controversia riguardava la possibilità di contestare in udienza l'aggravante (n. 7) che qualifica il bene come destinato a pubblico servizio
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Aggravante per il furto commesso su bene destinato a pubblico servizio; la sua contestazione suppletiva rende il reato procedibile d'ufficio e il P.M. era legittimato a proporla in dibattimento
artt. 516 e 517 cod. proc. pen.
Disciplina della modifica dell'imputazione e della contestazione suppletiva in dibattimento; la Corte ha ribadito che il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione proposta dal P.M. e deve consentire la modifica dell'imputazione
art. 518 e art. 519 cod. proc. pen.
Riferimenti al procedimento per fatti nuovi e ai termini a difesa: la Corte distingue la contestazione della recidiva (peculiare per effetti sulla prescrizione) dalle altre aggravanti che possono essere contestate suppletivamente
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla nullità assoluta di ordine generale concernente l'esercizio dell'azione penale, accertata perché il Tribunale ha precluso illegittimamente il potere del P.M.
Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023 (Domingo)
Pronuncia limitata dalla Corte: riguarda la contestazione suppletiva della recidiva e la rilevanza ai fini della prescrizione; la Cassazione qui ha ritenuto che il principio delle Sezioni Unite non si estende automaticamente alla contestazione di altre aggravanti come quella del bene destinato a pubblico servizio
Precedenti di legittimità citati (es. Sez. F n. 43255/22 e Sez. 3 n. 29877/17)
Giurisprudenza favorevole al potere del P.M. di procedere in dibattimento a modifiche e contestazioni suppletive della imputazione, anche per rendere procedibile d'ufficio un reato divenuto procedibile a seguito di riforme normative
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., anche per aggiungere un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, ed il giudice non può precludere preventivamente tale facoltà limitandosi a pronunciare il proscioglimento.
- La decorrenza del termine per la proposizione della querela (art. 85 d.lgs. 150/2022) non esclude, di per sé, la legittimità della contestazione suppletiva del P.M. che incida sulla procedibilità: il punto va valutato consentendo prima la modificazione dell'imputazione e poi decidendo sul merito.
- La pronuncia delle Sezioni Unite (sulla recidiva e prescrizione) non impedisce la contestazione suppletiva di altre aggravanti; va operata una distinzione tra aggravanti che incidono sulla prescrizione (es. recidiva) e quelle che incidono sulla condizione di procedibilità.
- Se il giudice impedisce illegittimamente al P.M. di proporre una contestazione suppletiva e pronuncia proscioglimento, la decisione è impugnabile e può essere annullata in cassazione; in sede di riesame il giudice di merito dovrà valutare liberamente la ricorrenza dell'aggravante contestata.
- Nelle ipotesi in cui la contestazione suppletiva possa incidere su diritti difensivi dell'imputato, il giudice deve comunque garantire le garanzie processuali (termine per difesa, acquisizione di prove, istruzione), consentendo all'imputato di esercitare le proprie prerogative difensive.
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