Cassazione Civile, Ordinanza n. 16463/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, con rettifica del reddito d'impresa e recupero di maggiori imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale, ma in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio e rigettato il ricorso originario. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato memoria documentando di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito nella l. n. 136 del 2018, con pagamento rateale, e di avere versato sia la prima rata sia le rate successive, senza che l'Agenzia notificasse diniego nel termine previsto e senza che fosse stata chiesta la trattazione del giudizio entro il termine di legge.
La decisione
La Corte ha rilevato che la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 si era perfezionata con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti, risultando inoltre integralmente pagato il debito rateizzato. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, nel dispositivo, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato perché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; se il debitore provvede anche all'integrale pagamento del debito rateizzato e non interviene diniego né istanza di trattazione nei termini, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata quale base della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Contributo unificato
c.d. doppio contributo unificato
La Corte ribadisce che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non è estensibile analogicamente alla definizione agevolata con estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito validamente alla definizione agevolata della controversia tributaria e di avere effettuato i pagamenti dovuti nei termini, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La mancata notifica del diniego entro il termine previsto e l'assenza di una tempestiva istanza di trattazione consolidano l'effetto estintivo della definizione agevolata.
- Il pagamento integrale del debito rateizzato, risultante in atti al momento della decisione, consente di dichiarare cessata la materia del contendere anche se il giudizio era ancora pendente.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica in via analogica ai casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché è previsto solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16384/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16385/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16392/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16393/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →