Sentenza n. 2470/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul D.I. n. 217/2023 del 07-09/10/2013 emesso dal Giudice di Pace di Lentini;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo emesso dal Giudice di Pace di Lentini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto all’amministrazione regionale il pagamento di euro 5.041,65, oltre interessi e spese. Il decreto era stato notificato all’amministrazione, non opposto nei termini e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo. Persistendo l’inadempimento, la società ha notificato un atto di precetto e, decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Collegio ha rilevato che, sebbene nel giudizio di ottemperanza non siano necessari né la diffida né la notificazione del precetto, il precetto ha consentito di superare il vizio derivante dalla mancata notificazione al debitore del decreto di esecutorietà unitamente al decreto ingiuntivo. Poiché il precetto menzionava espressamente il decreto di esecutorietà e tra la sua notificazione e quella del ricorso era trascorso un periodo ampiamente superiore a 120 giorni, la notificazione è stata ritenuta idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto dalla legge, secondo una lettura non formalistica volta a bilanciare celerità ed effettività del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di corrispondere alla società ricorrente euro 5.041,65, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese indicate nel decreto ingiuntivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. L’amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
non essendo necessaria la diffida
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso senza previa diffida, secondo la disciplina propria dell’esecuzione del giudicato.
art. 115, comma 3, c.p.a.
non essendo necessaria la diffida, nemmeno è necessaria la notificazione del precetto
Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria la notificazione del precetto; nel caso concreto, tuttavia, il precetto notificato è stato valorizzato quale atto idoneo a colmare il difetto di notificazione del decreto di esecutorietà.
art. 475 c.p.c.
dichiarato definitivamente esecutivo ai fini dell’esecuzione
Il decreto ingiuntivo non opposto, munito del decreto di esecutorietà, costituisce titolo esecutivo posto a fondamento dell’ottemperanza.
art. 14 D.L. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; una notificazione del precetto che richiami espressamente il decreto di esecutorietà può far decorrere tale termine secondo una lettura non formalistica.
art. 147, comma 1, lett. a), legge n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 44, comma 3, lett. a), D.L. n. 269/2003
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio di 120 giorni.
legge n. 326/2003
Richiamata quale legge di conversione e modifica della disciplina applicabile al termine dilatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non sono necessari né la diffida né la notificazione del precetto, in ragione della disciplina speciale degli artt. 114, comma 1, e 115, comma 3, c.p.a.
- La notificazione di un atto di precetto, pur non necessaria per proporre il giudizio di ottemperanza, può validamente supplire alla mancata notificazione al debitore del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo quando richiami espressamente tale decreto e consenta all’amministrazione di conoscere in modo effettivo il titolo esecutivo azionato.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni decorre, secondo una lettura non formalistica, dalla notificazione di un atto che renda conoscibili sia il titolo giudiziale sia la sua definitiva esecutività; decorso tale termine, l’azione di ottemperanza è procedibile.
- In caso di mancata esecuzione spontanea della sentenza di ottemperanza entro il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
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