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Sentenza

Sentenza n. 836/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202101003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire, titolo unico autorizzativo e parere provinciale relativi alla realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti, nonché, con motivi aggiunti, ridelimitazione del centro abitato e autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale e provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato gli atti autorizzativi e urbanistico-edilizi relativi alla costruzione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti nel Comune di Meldola, oltre al parere provinciale favorevole condizionato alla ridefinizione del centro abitato e, con motivi aggiunti, la successiva delibera comunale di ridelimitazione del centro abitato e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo constatato che l’esercizio del nuovo impianto non compromette la permanenza dei propri impianti situati nella zona, come inizialmente temuto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione delle ricorrenti circa il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite per giustificati motivi, in considerazione della definizione in rito, della liquidazione già disposta nella fase cautelare e della limitata attività difensiva successiva all’ordinanza cautelare n. 187/2022. L’opposizione della controinteressata alla compensazione non è stata ritenuta ostativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, dichiarata dalle ricorrenti e non superata da altri elementi processuali, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara e dimostra il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può determinare l’improcedibilità anche quando il giudizio comprende motivi aggiunti, se la perdita di interesse riguarda complessivamente le domande proposte.
  • La compensazione delle spese può essere disposta per giustificati motivi in relazione alla definizione in rito, tenendo conto anche delle spese già liquidate nella fase cautelare e dell’attività difensiva successivamente svolta.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziIndustria, artigianato e attività produttiveEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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