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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32947/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il possesso di pinzette in ferro per uso estetico; il D.A.P. ha negato l'autorizzazione. Avverso tale diniego il detenuto ha proposto reclamo al Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che lo ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen. ritenendo assente una lesione di diritti soggettivi. Il reclamo è stato poi impugnato davanti al Tribunale di sorveglianza di Torino, il quale ha dichiarato inammissibile il reclamo per difetto delle condizioni di legge e ha ritenuto non possibile la conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art.568, ultimo comma, cod. proc. pen., dato che nel reclamo era stata espressamente chiesta l'annullamento del decreto del Magistrato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi: (i) errata esclusione della conversione ope legis dell'impugnazione; (ii) mancata valutazione sul merito della decisione amministrativa che ha negato il possesso delle pinzette.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non fosse configurabile una violazione di diritti soggettivi, essendo la richiesta riconducibile a un mero interesse estetico non tutelato e quindi legittimamente limitabile per ragioni di sicurezza in ambito detentivo (regime ex art.41-bis). Ha richiamato l'art.69, comma 6, Ord. pen. richiedendo la sussistenza di un "attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" per ammettere il reclamo; ha qualificato l'attività amministrativa come discrezionale e non lesiva di diritti soggettivi nel caso concreto. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal Magistrato di sorveglianza per dichiarare il reclamo inammissibile per difetto delle condizioni di legge; tale decreto è impugnabile in Cassazione.

  • art.568, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di conversione dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la conversione non potesse operare nel caso in cui il ricorrente avesse espressamente e inequivocabilmente proposto il reclamo avanti al Tribunale chiedendo l'annullamento del decreto del Magistrato.

  • art.69, comma 6, Ord. pen.

    provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti

    Stabilisce che il reclamo amministrativo-giurisdizionale è esperibile solo quando dall'azione od omissione dell'amministrazione derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio di diritti: la Corte ha ritenuto che la negazione delle pinzette per ragioni di sicurezza non costituisca tale pregiudizio.

  • art.35-bis Ord. pen.

    Richiamato come normativa di riferimento per i reclami dei detenuti; implica che il sindacato giudiziario sui provvedimenti amministrativi richiede la sussistenza di un pregiudizio qualificato.

  • art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme indicate dal ricorrente come base dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e interpretazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi infondati.

  • art.616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzione pecuniaria a seguito di dichiarazione di inammissibilità; applicata nel caso con attribuzione di euro 3.000.

  • Corte cost., sent. n.186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata una sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Richieste di detenuti relative al possesso di oggetti che possono presentare profili di pericolosità (anche se destinati a cura personale) possono essere legittimamente limitate dall'amministrazione penitenziaria per ragioni di sicurezza, specie in regime 41-bis.
  • Per proporre un reclamo rilevante ai fini dell'art.69, comma 6, Ord. pen. occorre dimostrare un "attuale e grave pregiudizio" all'esercizio di un diritto soggettivo; interessi meramente estetici o di fatto non sono sufficienti.
  • Se il Magistrato di sorveglianza dichiara il reclamo inammissibile per difetto delle condizioni di legge ai sensi dell'art.666, comma 2, l'unico rimedio ordinario è il ricorso per cassazione; la conversione dell'impugnazione ex art.568 non è automatica quando il ricorrente abbia espressamente richiesto altro rimedio.
  • L'intervento giudiziario contro decisioni amministrative con contenuto discrezionale è ammissibile solo se ricorre una concreta lesione di una situazione giuridicamente protetta o un'omissione grave dell'amministrazione.
  • Chi propone impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie; bisogna valutare la fondatezza sostanziale e la rilevanza giuridica del proprio motivo prima di ricorrere.
  • In casi analoghi è utile documentare il danno concreto e la necessità terapeutica o di tutela della salute (non solo estetica) per sperare in un sindacato favorevole del giudice sulla legittimità del diniego amministrativo.

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