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Sentenza

Sentenza n. 605/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1485/2025 del 03.04.2025.

Giustizia amministrativa202501826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1485/2025, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per il valore complessivo di euro 500,00 oltre accessori, ed era stato condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione della carta. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini esecutivi ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di adempiere, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, sussistevano tutti i presupposti per l'esercizio dei poteri di ottemperanza. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro mediante il pagamento della somma dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, da esercitarsi entro un ulteriore termine di 60 giorni. Ha precisato che l'incarico commissariale costituisce obbligo di servizio, salvo giustificato motivo sottoposto al giudice, e che non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e di attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto dal giudicato alla docente per l'anno scolastico 2024/2025.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    La disposizione, richiamata dalla sentenza del Tribunale del lavoro, individua la misura degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta.

  • art. 22 l. 724/1994

    La disposizione è richiamata dalla sentenza del Tribunale del lavoro ai fini degli accessori sulla somma dovuta.

  • art. 14 l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale ai fini esecutivi consente, nel caso esaminato, di procedere all'azione di ottemperanza contro l'amministrazione inadempiente.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Le disposizioni disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza deciso dal TAR.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione ai fini esecutivi e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, stabilendo che l'incarico sia svolto senza compenso quando rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • L'incarico di commissario ad acta conferito a un dipendente pubblico costituisce un obbligo di servizio, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice che lo ha nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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