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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13222/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva ribadito la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 2.000 di ammenda per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per omessa concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che ne ricorressero i presupposti applicativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla particolare tenuità del fatto non fosse deducibile in sede di legittimità, osservando comunque che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli indici di valutazione ostativi alla configurabilità dell'art. 131-bis c.p., in particolare le modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo, nonché la non abitualità del comportamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; dalla sentenza non emerge il contenuto specifico della violazione, ma solo il riferimento alla sua applicazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudice deve valutare modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    Richiamato come criterio direttivo per apprezzare le modalità della condotta e l'esiguità del danno e del pericolo ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

  • Corte cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per affermare la conseguente condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone cumulativamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; l'assenza di uno solo di tali requisiti impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. il giudice deve valorizzare, in concreto, le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.
  • In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che tendano a una rivalutazione del giudizio di merito sulla particolare tenuità del fatto quando la motivazione della sentenza impugnata abbia già affrontato gli indici rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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