Cassazione Penale, Sentenza n. 27318/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della corretta data di nascita dell'imputato e della sopravvenuta, ma anteriore temporalmente rispetto alla sentenza di legittimità, morte dell'imputato. Ha quindi revocato la propria precedente sentenza n. 30144 del 14/04/2016, pronunciata quando l'imputato era già deceduto, e per l'effetto ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/01/2015, dichiarando estinto il reato per morte del reo.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il procedimento riguardava una condanna per tentata violenza sessuale pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e confermata dalla Corte di appello di Napoli. Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza del 14/04/2016. Successivamente, la Corte di appello di Napoli ha emesso ordinanza di correzione della data di nascita dell'imputato e ha dichiarato estinto il reato per morte del reo, accertando che il decesso era avvenuto il 30/01/2016, quindi prima della irrevocabilità della sentenza di condanna. La questione trattata in sede di legittimità è stata dunque la revoca della precedente sentenza di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato e l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 130 c.p.p.
La tardiva conoscenza del decesso dell'imputato può essere trattata come errore di fatto assimilabile all'errore materiale e corretta con il procedimento di correzione previsto per gli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio.
art. 52 D.Lgs. 196/03
È richiamata solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Se la morte dell'imputato interviene prima dell'irrevocabilità della sentenza, il reato deve essere dichiarato estinto per morte del reo e la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio.
- La sentenza di legittimità pronunciata nei confronti di un soggetto già deceduto è giuridicamente inesistente e può essere revocata dallo stesso giudice che l'ha emessa.
- La mancata conoscenza del decesso dell'imputato, quando emerga successivamente, può essere qualificata come errore di fatto assimilabile a errore materiale, correggibile anche nei gradi successivi del processo.
- L'accertamento dello stato in vita dell'imputato costituisce presupposto essenziale del processo penale e grava stabilmente sul giudice, pur senza trasformarsi in un obbligo di continua indagine.
Come è indicizzato
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