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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa adozione delle opportune misure cautelari, - della nota prot. n. 27204 del 10.09.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto eolico della Società odierna ricorrente (doc. 1); - della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente prot. n. 26528 del 3.09.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi” (doc. 2); - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024; nonché per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 4 agosto 2023; e per la condanna dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 24 gennaio 2025: Per l'annullamento - della nota prot. n. 37908 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati; - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 22 luglio 2025: Per l'annullamento, - della nota prot. n. 15188 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto eolico della Società odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 5810 del 21.02.2025, e la nota prot. n. 37908 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 24.01.2025; - il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato C, lett. o), w), x), z) punto 12, bb) ed ee), per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato C, lett. o), w), x), z) punto 12, bb) ed ee); - in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”; nonché per l’accertamento, dell’illegittimità della perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 4 agosto 2023, e per la condanna, dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.

Giustizia amministrativa202400906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione e successiva improcedibilità e archiviazione dell’istanza di PAUR relativa a un progetto eolico, nonché la nota di riavvio del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sospensione del procedimento di rilascio del PAUR, disposta dalla Regione in applicazione dell’art. 3 della l.r. Sardegna n. 5/2024, sostenendo anzitutto che tale disposizione riguardasse soltanto la realizzazione di impianti già autorizzati e non potesse incidere sui procedimenti autorizzativi e di valutazione ambientale ancora in corso. In subordine ha dedotto il contrasto della moratoria regionale con la disciplina europea sulle fonti rinnovabili e con la normativa statale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, nonché l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., del riparto di competenze legislative, dei principi statali in materia di energia, del legittimo affidamento e della ragionevolezza. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota regionale di riavvio del procedimento, censurando anche il d.m. 21 giugno 2024 e la l.r. Sardegna n. 20/2024 per contrasto con la disciplina europea e statale sulle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento regionale di improcedibilità e archiviazione dell’istanza, adottato sul presupposto che il progetto ricadesse in aree non idonee individuate dalla l.r. n. 20/2024. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale, nella parte in cui stabiliva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, lamentando violazione dell’art. 117 Cost., della normativa europea, dei principi statali in materia di energia, proporzionalità, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e libertà di iniziativa economica. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa e la condanna della Regione alla conclusione del procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale nei limiti dell’accertamento richiesto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., respingendo il primo motivo interpretativo. La legge regionale n. 5/2024, letta sistematicamente, intendeva infatti sospendere non soltanto la realizzazione materiale degli impianti, ma anche i procedimenti autorizzativi in corso: diversamente, il comma 2 dell’art. 3 sarebbe stato privo di autonoma funzione precettiva. Tuttavia, nel corso del giudizio, l’art. 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28/2025, per contrasto con i principi statali ed europei in materia di fonti rinnovabili e, in particolare, con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021. Il TAR ha quindi accertato l’illegittimità della sospensione del procedimento, adottata in applicazione della norma espunta dall’ordinamento. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile, poiché la nota di riavvio del procedimento era un atto endoprocedimentale e non lesivo, funzionale alla ripresa dell’iter e potenzialmente ampliativo della sfera giuridica della ricorrente. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il provvedimento di improcedibilità e archiviazione è stato annullato perché fondato sull’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/2025. La non idoneità dell’area non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico né nell’automatica improcedibilità dell’istanza: la fattibilità del progetto deve essere verificata concretamente nel procedimento, pur senza applicazione della procedura semplificata prevista per le aree idonee. La Regione è stata obbligata a riavviare il procedimento e a concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; decorso inutilmente tale termine, potrà essere richiesta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l.r. Sardegna n. 5/2024

    Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    La disposizione regionale era diretta a sospendere anche i procedimenti autorizzativi in corso, non soltanto la realizzazione materiale degli impianti; è stata successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    Stabilisce principi fondamentali in materia di individuazione delle aree idonee, raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, divieto di moratorie e procedure autorizzatorie per gli impianti da fonti rinnovabili; tali principi vincolano anche la legislazione regionale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato quando, nel corso del giudizio, non risulti più utile una pronuncia di annullamento, anche ai fini della tutela risarcitoria.

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11.

    La previsione introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; l’inidoneità dell’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    È stato utilizzato quale parametro per rilevare il contrasto della disciplina regionale con i vincoli europei e con i principi fondamentali statali in materia di energia e fonti rinnovabili.

  • Direttiva 2018/2001/UE

    Rileva quale parametro europeo in materia di promozione dell’energia da fonti rinnovabili e di conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

  • Direttiva 2023/2413/UE

    Esprime principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, utilizzati quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità della l.r. n. 20/2024.

  • art. 31 c.p.a.

    Rileva per la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa e per la richiesta di condanna alla conclusione del procedimento, assorbita nella prescrizione di riavvio e conclusione entro novanta giorni.

Massime di principio

  • Una disciplina regionale che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, imponga una moratoria generalizzata sulla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e sospenda i procedimenti autorizzativi in corso viola i principi fondamentali statali ed europei in materia di energia e non può trovare applicazione.
  • L’interpretazione sistematica di una legge regionale può condurre a ritenere che una misura di salvaguardia riferita al divieto di realizzazione degli impianti si estenda anche ai procedimenti autorizzativi in corso quando la legge preveda espressamente l’applicazione della misura alle procedure già avviate.
  • La qualificazione di un’area come non idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione, né legittimare l’automatica improcedibilità o archiviazione dell’istanza; la fattibilità del progetto deve essere valutata concretamente nel procedimento amministrativo.
  • L’impugnazione di una nota che comunica il riavvio di un procedimento è inammissibile quando l’atto abbia natura endoprocedimentale e non produca una lesione attuale, essendo funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo.
  • Quando una norma regionale applicata dall’amministrazione sia dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia ex tunc, il giudice amministrativo può accertare l’illegittimità dell’atto adottato sulla sua base e imporre la riedizione del procedimento secondo il quadro normativo risultante dalla pronuncia costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrerePrimato del diritto UE e disapplicazione

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