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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33700/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consigliere comunale, assolto con formula piena in un procedimento penale per diffamazione aggravata connessa a critiche rivolte all'operato dell'ente su incarichi professionali, aveva agito contro il Comune per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano respinto la domanda. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 1720 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il rimborso dovesse riconoscersi in via analogica, come in altri casi giurisprudenziali, e che fosse irrilevante il fatto che i presupposti della pretesa fossero anteriori alla modifica dell'art. 86 TUEL; (2) violazione dell'art. 86, comma 4, TUEL, contestando il rilievo dato dalla Corte d'appello alla mancata copertura finanziaria nel bilancio; (3) violazione degli artt. 1720 e 1223 c.c., lamentando che non potesse pretendersi la prova dell'avvenuto pagamento del difensore, essendo sufficiente la perdita subita per l'obbligo di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la modifica dell'art. 86 TUEL del 2015 non ha efficacia retroattiva e che, per il regime previgente, non è praticabile l'applicazione analogica dell'art. 1720 c.c. al funzionario onorario o amministratore locale, perché manca un vuoto normativo e la posizione dell'amministratore pubblico è strutturalmente diversa da quella del mandatario privatistico. Ha inoltre ribadito che, anche ove si ragionasse in termini di mandato, il rimborso delle spese di difesa in un processo penale non è dovuto quando il danno derivi non direttamente dall'espletamento dell'incarico, ma dall'accusa di un terzo, pur se poi infondata. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e non tutte utilmente censurate. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre alla condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 1720 c.c.

    Non è applicabile in via analogica al rapporto tra amministratore locale e ente pubblico nel regime previgente; il rimborso delle spese di difesa del mandatario presuppone una derivazione causale diretta dall'esecuzione dell'incarico, che manca quando il costo nasce dall'accusa penale di un terzo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'analogia è praticabile solo in presenza di una lacuna normativa; nella materia in esame la Corte esclude l'esistenza di un vuoto, poiché il legislatore ha dettato una disciplina specifica per gli amministratori locali.

  • art. 86, comma 5, TUEL

    La norma introdotta dal d.l. n. 78/2015 conv. in l. n. 125/2015 attribuisce agli amministratori locali un diritto al rimborso delle spese legali, ma opera solo per il futuro e non ha efficacia retroattiva.

  • art. 7-bis d.l. n. 78/2015 convertito in l. n. 125/2015

    Ha modificato l'art. 86 TUEL introducendo il diritto al rimborso delle spese legali per gli amministratori pubblici, senza previsione di retroattività.

  • art. 86, comma 4, TUEL

    La previsione di invarianza finanziaria è qualificata come disposizione di ordine contabile, non idonea a trasformare la posizione dell'amministratore in interesse legittimo.

  • art. 1223 c.c.

    La censura sulla perdita patrimoniale è irrilevante perché assorbita dalla mancata applicabilità del titolo di rimborso invocato e dalla pluralità di rationes decidendi autonome.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge dedotti con i tre motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione segue il procedimento accelerato e, essendo stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, comporta l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, condanna il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il diritto degli amministratori locali al rimborso delle spese legali, quando introdotto o modificato da una norma speciale, non si applica ai fatti anteriori in mancanza di una espressa previsione di retroattività.
  • L'analogia con il mandato privatistico non può essere utilizzata per riconoscere il rimborso delle spese legali all'amministratore pubblico se l'ordinamento ha già disciplinato in modo speciale la materia e non vi è una lacuna normativa.
  • Nel mandato, il rimborso delle spese sostenute dal mandatario richiede un nesso di diretta derivazione causale con l'esecuzione dell'incarico; se il costo nasce da un'accusa penale di terzi, tale nesso è interrotto e la spesa resta solo occasione del rapporto, non sua conseguenza diretta.
  • Quando la sentenza impugnata è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurare utilmente tutte le rationes; la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibili o comunque irrilevanti le censure restanti.
  • La previsione di "assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ha natura contabile e non incide, di per sé, sulla natura della posizione soggettiva del richiedente, né attribuisce discrezionalità all'ente quando il diritto è già stabilito dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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