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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19159/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società nel 2009 e già confermato in sede di legittimità con sentenza n. 34122/2019, che aveva rigettato il ricorso del lavoratore ritenendo sussistenti i requisiti del recesso, in particolare l’obbligo di repêchage. Con il successivo ricorso per revocazione il lavoratore sostiene che la precedente sentenza di Cassazione sia incorsa in errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché avrebbe erroneamente letto e valutato la deposizione del teste Campisi e avrebbe dovuto rinviare al giudice di merito per ulteriori approfondimenti istruttori e per una nuova valutazione del quadro probatorio. Secondo il ricorrente, la prova raccolta avrebbe dimostrato che si trattava solo di un esubero momentaneo e non di una situazione congiunturale non contingente idonea a giustificare la riduzione dei costi. La società resiste sostenendo l’infondatezza dell’istanza.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene che il motivo dedotto non integri un errore di percezione revocatorio, ma investa soltanto la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione logico-giuridica già compiuta nella precedente sentenza. In particolare, la decisione impugnata per revocazione aveva fondato la conferma del rigetto del ricorso originario su una pluralità di elementi probatori autonomamente sufficienti a dimostrare l’adempimento dell’obbligo di repêchage da parte della società; il richiamo al revirement giurisprudenziale sull’onere di allegazione dei posti disponibili non aveva inciso sull’esito, e la censura del ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa nel giudizio di revocazione. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammissibile solo per un errore di percezione dei fatti di causa, non per vizi di valutazione delle prove o per errori di giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione della sentenza della Corte di cassazione può essere proposta nei limiti dell’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è consentita, nel caso di specie, una critica alla valutazione del materiale probatorio oltre i limiti del vizio motivazionale come riformulato dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Introduce il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante in modo immediato dal raffronto tra sentenza e atti, e non può consistere in un errore di valutazione delle prove.
  • Non è configurabile revocazione quando la censura mira, in sostanza, a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o a contestare il giudizio logico-giuridico compiuto dal giudice.
  • L’errore di fatto revocatorio deve riguardare un punto non controverso nel processo definito dalla decisione impugnata; se il fatto è stato oggetto di dibattito e di apprezzamento, la revocazione è esclusa.
  • La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il corretto riparto dell’onere probatorio o l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto nei gradi di merito e di legittimità.
  • Nel giudizio di revocazione, la presenza di una motivazione della decisione impugnata fondata su più elementi probatori autonomamente sufficienti esclude che un asserito errore sul criterio giuridico applicato abbia carattere decisivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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