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Sentenza

Sentenza n. 12345/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’esito del giudizio di avanzamento dei Colonnelli in spe del ruolo Normale della Guardia di Finanza inclusi nelle aliquote dai valutazione, a scelta, per l’anno 2023, contenuto nel foglio n. 22139/2023/113 in data 24.01.2023, notificato al ricorrente (a mezzo pec) in data 2.2.2023, nella parte in cui include il ricorrente nell’aliquota di valutazione per l’anno 2023 (30°/88 posto della graduatoria di merito con il punteggio di 27,91/30) ma non prevede l’iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento nonché la relativa graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l'anno 2023 e la scheda di valutazione redatta nei confronti del ricorrente dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Superiore di Avanzamento - e le schede di valutazione redatte dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Superiore di Avanzamento - nei confronti dei controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e di tutti gli altri controinteressati posizionatisi in maniera utile nella relativa graduatoria finale per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2023, nonché dello scrutinio dei Colonnelli del Ruolo Normale inclusi nell'aliquota di valutazione per l’anno 2023 e dei relativi punteggi attribuiti al ricorrente ed ai controinteressati, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ed il relativo atto di approvazione della graduatoria finale per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2023. - dei libretti e degli stati di servizio, nonché del documento unico matricolare degli odierni controinteressati acquisiti dal ricorrente a seguito di istanza di accesso; - verbale della Commissione Superiore di Avanzamento, datato 5 dicembre 2022, completo degli allegati in esso richiamati ed in particolare delle schede di valutazione redatte nei confronti dei controinteressati; - dei criteri redatti dalla Commissione Superiore di Avanzamento per le operazioni di valutazione dei colonnelli del ruolo normale per l'anno 2023 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione negli atti impugnati, nonché di tutti gli altri documenti acquisiti dal ricorrente a seguito di istanza di accesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16.10.2023: - del Decreto del Presidente della Repubblica datato 13.07.2023, pubblicato sulla piattaforma intranet della Guardia di Finanza denominata “Iride” mediante nota recante prot. N. -OMISSIS- del 21.07.2023, con il quale è stata disposta la nomina a Generale di Brigata del Col. -OMISSIS- con decorrenza 1° luglio 2023, nonché dell’atto con cui è stata rettificata la graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2023 e dell'atto di approvazione di quest'ultima; - dell’esito del giudizio di avanzamento dei Colonnelli in spe del ruolo Normale della Guardia di Finanza inclusi nelle aliquote dai valutazione, a scelta, per l’anno 2023, contenuto nel foglio n. 22139/2023/113 in data 24.01.2023, notificato al ricorrente (a mezzo pec) in data 2.2.2023, nella parte in cui include il ricorrente nell’aliquota di valutazione per l'anno 2023 (30°/88 posto della graduatoria di merito con il punteggio di 27,91/30) ma non prevede l'iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento nonché la relativa graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2023 e la scheda di valutazione redatta nei confronti del ricorrente dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Superiore di Avanzamento - e le schede di valutazione redatte dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Commissione Superiore di Avanzamento - nei confronti dei controinteressati -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e di tutti gli altri controinteressati posizionatisi in maniera utile nella relativa graduatoria finale per l'avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2023, nonché dello scrutinio dei Colonnelli del Ruolo Normale inclusi nell'aliquota di valutazione per l’anno 2023 e dei relativi punteggi attribuiti al ricorrente ed ai controinteressati, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati, conseguenti e connessi ed il relativo atto di approvazione della graduatoria finale per l’avanzamento al grado di Generale di Brigata della Guardia di Finanza per l’anno 2023. - dei libretti e degli stati di servizio, nonché del documento unico matricolare degli odierni controinteressati acquisiti dal ricorrente a seguito di istanza di accesso; - verbale della Commissione Superiore di Avanzamento, datato 5 dicembre 2022, completo degli allegati in esso richiamati ed in particolare delle schede di valutazione redatte nei confronti dei controinteressati; - dei criteri redatti dalla Commissione Superiore di Avanzamento per le operazioni di valutazione dei colonnelli del ruolo normale per l'anno 2023 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione negli atti impugnati, nonché di tutti gli altri documenti acquisiti dal ricorrente a seguito di istanza di accesso.

Giustizia amministrativa202306426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di avanzamento a scelta al grado di Generale di Brigata per l’anno 2023, con collocazione del ricorrente al 30° posto su 88 e mancata iscrizione nel quadro d’avanzamento, nonché atti connessi e successivi di nomina e rettifica della graduatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento e la graduatoria relativa alla promozione dei colonnelli della Guardia di Finanza al grado di Generale di Brigata per l’anno 2023. Ha dedotto la violazione delle disposizioni del Codice dell’ordinamento militare e dei criteri di valutazione previamente stabiliti dalla Commissione, nonché eccesso di potere in senso assoluto e relativo, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, disomogeneità valutativa, sviamento, erronea valutazione dei dati istruttori, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il proprio punteggio e la propria collocazione in graduatoria non fossero coerenti con il curriculum e con le benemerenze possedute, né comparabili con le valutazioni attribuite ad alcuni controinteressati collocati in posizione utile. Ha evidenziato il possesso del Corso Superiore di Polizia Tributaria, un numero rilevante di incarichi esteri, più lauree, una maggiore conoscenza di lingue straniere, abilitazioni professionali, una progressione caratteristica priva di decrementi e un numero maggiore di benemerenze, tra cui una medaglia di bronzo al valor civile. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto presidenziale di nomina a Generale di Brigata di uno dei controinteressati e la graduatoria rettificata. L’Amministrazione ha sostenuto la legittimità della scelta di privilegiare, nella fase transitoria, la promozione delle risorse migliori in seconda valutazione per evitare la saturazione dei ruoli.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti nei limiti indicati in motivazione, annullando il giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento relativo al ricorrente. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva compiutamente valorizzato la significativa esperienza professionale, i titoli, le abilitazioni, gli incarichi, le conoscenze linguistiche e le benemerenze del candidato. Il minor punteggio è stato ritenuto manifestamente inadeguato anche alla luce dell’ampio divario tra la posizione del ricorrente e quella dei controinteressati promossi. La valutazione è stata giudicata affetta da eccesso di potere in senso assoluto, perché non coerente con il percorso di carriera dell’ufficiale, e in senso relativo, per la rottura dell’uniformità dei criteri valutativi rispetto agli altri candidati. Il TAR ha inoltre escluso che la prassi amministrativa di privilegiare le migliori risorse in seconda valutazione potesse costituire una barriera preclusiva all’avanzamento degli aspiranti in prima valutazione, quando questi dimostrino eccezionalmente di possedere i requisiti per la promozione. È stato ribadito che il punteggio di merito deve risultare da una valutazione globale e complessiva dello stato di servizio, non dalla mera sommatoria dei titoli o dalla prevalenza del dato numerico dei giudizi apicali collegata alla maggiore anzianità. La posizione del ricorrente deve essere nuovamente sottoposta alla Commissione, che dovrà procedere a una nuova valutazione nel rispetto dei principi enunciati, restando salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le amministrazioni intimate sono state condannate al pagamento di complessivi euro 2.000,00 oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • artt. 1030 e ss. d.lgs. 66/2010

    Disposizioni del Codice dell’ordinamento militare applicabili alle procedure di avanzamento degli ufficiali; la loro violazione è stata dedotta, ma la decisione si è fondata principalmente sull’eccesso di potere nella valutazione comparativa.

  • artt. 1057, 1058 e 1059 d.lgs. 66/2010

    Norme del Codice dell’ordinamento militare richiamate con riferimento alla procedura di avanzamento e ai criteri di valutazione degli ufficiali.

  • artt. 1070 e ss. d.lgs. 66/2010

    Disposizioni richiamate in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza.

  • artt. 1093 e ss. d.lgs. 66/2010

    Ulteriori disposizioni del Codice dell’ordinamento militare dedotte in relazione allo scrutinio e all’avanzamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Obbligo di motivazione del provvedimento, dedotto dal ricorrente in relazione alla valutazione e alla graduatoria; il giudice ha ravvisato soprattutto l’inadeguatezza sostanziale della valutazione e la disomogeneità del metro applicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali, il giudizio di merito deve essere il risultato di una valutazione globale e complessiva dello stato di servizio, e non di una mera sommatoria dei titoli o della prevalenza automatica del dato numerico dei giudizi apicali.
  • È affetto da eccesso di potere in senso assoluto il giudizio di avanzamento che svaluti in modo non coerente con il percorso professionale complessivo del candidato titoli, incarichi, qualificazioni, benemerenze e progressione caratteristica significativamente rilevanti.
  • È affetto da eccesso di potere in senso relativo il giudizio di avanzamento che applichi criteri valutativi non uniformi rispetto a quelli utilizzati per candidati comparabili, determinando una disparità di trattamento nella formazione della graduatoria.
  • La prassi amministrativa diretta a privilegiare, in una fase transitoria, le migliori risorse in seconda valutazione per evitare la saturazione dei ruoli non può trasformarsi in una barriera assoluta all’avanzamento degli aspiranti in prima valutazione, ove questi dimostrino, anche eccezionalmente, il possesso dei requisiti per la promozione.
  • Quando il giudizio di avanzamento risulti illegittimo per mancata o disomogenea valutazione degli elementi curriculari, il giudice amministrativo annulla la valutazione e rimette la posizione dell’interessato alla medesima commissione per una nuova valutazione conforme ai principi enunciati, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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