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Sentenza

Sentenza n. 7254/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 11819/2023 (R.G. 33201/2023), pubblicata in data 30 dicembre 2023, emessa dal Tribunale di Roma – sezione Lavoro nella persona del Giudice dott. Francesco Rigato, notificata il 09 gennaio 2024 passata in giudicato il 10 febbraio 2024;

Giustizia amministrativa202506687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nonostante la sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero alla relativa attivazione. Il ricorso riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 9 gennaio 2024 ed era passata in giudicato il 10 febbraio 2024. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 13 maggio 2025 e depositato il 5 giugno 2025. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile tardività del deposito, considerato che il ricorso era stato depositato ventitré giorni dopo la notifica, mentre per il giudizio di ottemperanza il termine perentorio di deposito è dimezzato a quindici giorni. Non è stata riconosciuta la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il termine applicabile risultava chiaro e non sussisteva alcuna obiettiva situazione di incertezza normativa, giurisprudenziale o fattuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha applicato il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. a), 45, comma 1, 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a., ritenendo che il ricorso per ottemperanza, trattato in camera di consiglio, debba essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento della notificazione, in ragione del dimezzamento dei termini processuali. Il mancato rispetto del termine perentorio comporta l’irricevibilità del ricorso. Il Collegio ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., rilevando che tale istituto è di stretta interpretazione e presuppone un’obiettiva incertezza, non ravvisabile nel computo del termine per il deposito del ricorso in ottemperanza. La pronuncia processuale non preclude, secondo il giudice, la proposizione di un nuovo giudizio, non formando giudicato sostanziale e non determinando un divieto di bis in idem. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Prevede il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    irricevibile se accerta la tardività della notificazione o del deposito

    Impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso tardivamente notificato o depositato.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni

    Stabilisce il termine ordinario per il deposito degli atti soggetti a preventiva notificazione.

  • art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.

    i giudizi di ottemperanza

    Include i giudizi di ottemperanza tra quelli trattati in camera di consiglio.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario

    Determina, nel giudizio di ottemperanza, il dimezzamento del termine ordinario di deposito da trenta a quindici giorni, salvo le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è istituto di stretta interpretazione, subordinato alla presenza di un’obiettiva situazione di incertezza; non opera quando il termine processuale è chiaro e univoco.

  • art. 2, comma 1, c.p.a.

    Il rispetto dei termini perentori è collegato al principio di parità delle parti nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, soggetto al rito camerale, il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; il termine decorre dal perfezionamento della notificazione del ricorso e ha natura perentoria.
  • Il mancato deposito del ricorso per ottemperanza entro il termine perentorio di quindici giorni comporta l’irricevibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa solo in presenza di un’obiettiva situazione di incertezza derivante, ad esempio, dalla difficoltà interpretativa della norma, da contrasti giurisprudenziali, dalla particolare complessità della vicenda o da un comportamento non lineare dell’Amministrazione; non è giustificata quando il termine per il deposito del ricorso in ottemperanza è chiaro e univoco.
  • La pronuncia di irricevibilità per tardività definisce il giudizio in senso esclusivamente processuale, non forma giudicato sostanziale e, in assenza di una decisione sul merito, non preclude la proposizione di un nuovo giudizio mediante il divieto di bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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