Cassazione Penale, Sentenza n. 03227/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca del regime di esecuzione della pena presso il domicilio concesso con ordinanza del 5/06/2025 ai sensi dell'art. 1 legge 26/11/2010 n.199. La revoca è stata motivata dal Tribunale di sorveglianza sulla base di una comunicazione del direttore dell'istituto penitenziario, acquisita successivamente alla concessione, che riferiva la presunta partecipazione del condannato ai gravi fatti di rivolta avvenuti il 4/06/2025 nel carcere di Marassi. Il ricorrente ha dedotto errore di diritto e vizio di motivazione, denunciando un automatismo sanzionatorio: la decisione si sarebbe fondata su un fatto generico non adeguatamente accertato e senza prova individualizzata né formale contestazione del reato (art. 415-bis c.p.), e senza tener conto della regolarità della sua condotta successiva alla concessione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha affermato che, pur essendo ammessa la revisione della valutazione iniziale sulla base di elementi sopravvenuti, la revoca non può fondarsi su un mero automatismo: il Tribunale avrebbe dovuto valutare la gravità indiziaria, l'importanza degli elementi emersi e chiarire in che modo tali elementi incidessero sui presupposti ostativi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d) della legge n.199/2010 (fuga, commissione di altri delitti, idoneità/effettività del domicilio e tutela delle persone offese). Il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare la comunicazione del direttore senza motivare in termini concreti la modifica del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale né confrontarsi con le obiezioni difensive (mancata esercitazione dell'azione penale e assenza di elementi che precisino il livello di coinvolgimento personale). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Genova per nuovo esame.
Norme richiamate
Legge 26 novembre 2010, n.199, art. 1
«la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)»
La legge introduce una speciale modalità di esecuzione delle pene brevi in luogo esterno al carcere; i limiti negativi all'applicazione (comma 2 lett. d) sono vincolanti e la revoca della misura richiede che l'elemento sopravvenuto incida concretamente sui presupposti ostativi previsti dalla norma.
Art. 47-ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354)
La disciplina della detenzione domiciliare è in parte distinta e non totalmente sovrapponibile a quella della legge n.199/2010; le disposizioni di art.47-ter si applicano solo in quanto compatibili. La valutazione di meritevolezza per la misura va differenziata rispetto alla disciplina speciale introdotta dalla legge 199/2010.
Art. 415-bis cod. pen.
Rilevanza penale della partecipazione a rivolte in carcere; la Corte rileva che l'assenza di formale contestazione di tale reato a carico del beneficiario è un elemento rilevante che il Tribunale avrebbe dovuto considerare nella motivazione della revoca.
Costituzione, art. 27
La legge n.199/2010 è stata pensata in funzione della finalità rieducativa sancita dall'art.27 Cost.; l'applicazione della misura e la sua revoca devono essere motivate anche in relazione a tale finalità.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n.16337 del 26/01/2024; Sez. 1, n.35781 del 27/11/2020; Sez. 1, n.28841 del 17/05/2019)
La Corte ha pacificato il principio secondo cui il comportamento che giustifica la revoca non deve essere necessariamente successivo alla concessione della misura; può essere preso in considerazione un fatto antecedente purché abbia natura negativa e sia stato allora non noto. Tuttavia la revoca richiede una valutazione non automatica della gravità indiziaria e dell'importanza dei fatti sopravvenuti.
Massime di principio
- La revoca di una misura di esecuzione della pena a domicilio può essere disposta anche sulla base di elementi emersi successivamente alla concessione, ma tali elementi devono essere valutati concretamente e non in modo automatico.
- Il Tribunale deve motivare specificamente in che modo l'elemento sopravvenuto incide sui presupposti ostativi previsti dalla legge che disciplina la misura (es. art. 1, comma 2 lett. d) legge n.199/2010), collegando i fatti alla prognosi di pericolosità o all'idoneità del domicilio.
- L'assenza di una formale contestazione penale o di prove che individualizzino il coinvolgimento personale del beneficiario è un elemento rilevante che va considerato e affrontato nella motivazione della revoca.
- La regolarità della condotta del beneficiario successiva alla concessione della misura costituisce un elemento difensivo che il giudice deve valutare e confrontare con gli elementi negativi sopravvenuti.
- Se la documentazione acquisita è insufficiente a dimostrare il venir meno dei requisiti, il giudice deve integrare l'istruttoria o richiedere chiarimenti piuttosto che pronunciare una revoca basata su valutazioni generiche.
- In sede di valutazione della revoca è obbligatorio un bilanciamento fra finalità rieducativa della misura e tutela della sicurezza; la decisione deve risultare da motivazione particolarmente circostanziata quando si incide su una misura alternativa alla detenzione.
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