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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31262/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento proposto dai contribuenti tramite dichiarazione di variazione DOCFA per un appartamento sito in Genova, confermando un classamento più elevato rispetto a quello richiesto. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo che l'immobile avesse caratteristiche più vicine a un fabbricato popolare che signorile e che la motivazione dell'avviso fosse generica e stereotipata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che l'atto si era limitato a ripristinare il precedente classamento e che non vi erano stati presupposti per la variazione, mancando sostanziali modifiche dell'immobile; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e dello Statuto del contribuente, perché l'avviso avrebbe recepito i dati fattuali della DOCFA limitandosi a una diversa valutazione tecnica; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi delle norme processuali sulla motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente: il giudice di merito aveva formulato affermazioni apodittiche e non idonee a rendere percepibile l'iter logico seguito, soprattutto sul punto delle caratteristiche dell'immobile e sulla valutazione della sufficienza motivazionale dell'avviso catastale. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 17 e 20

    richiamati dall'Agenzia come norme sul classamento catastale e sulla rettifica della rendita

  • d.m. n. 701 del 1994, art. 1

    richiamato quale disciplina della procedura DOCFA, caratterizzata da struttura partecipativa

  • d.p.r. n. 917 del 1986, art. 38, comma 1

    citato nel primo motivo, ma il testo non consente di ricavarne una specifica interpretazione nella decisione

  • l. n. 241 del 1990, art. 3

    richiamato come parametro della motivazione degli atti amministrativi

  • l. n. 212 del 2000, art. 7

    richiamato come parametro della motivazione degli atti tributari

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    richiamato a fondamento della censura di nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione

  • d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8

    richiamato per affermare che la categoria catastale si assegna in base alla normale destinazione funzionale e alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato

  • l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    evocato dalla CTR e richiamato dalla Cassazione come fattispecie diversa, relativa alla revisione dei parametri catastali per microzone

  • l. n. 130 del 2022, art. 4, comma 1, lett. a)

    richiamato per indicare la nuova denominazione del giudice di rinvio

Massime di principio

  • In tema di classamento catastale effettuato all'esito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'atto può ritenersi assolto anche mediante l'indicazione dei dati oggettivi accertati dall'Ufficio e della classe attribuita, se tali elementi consentono al contribuente di comprendere il raffronto con la propria proposta e di difendersi utilmente.
  • La motivazione dell'atto di classamento è però insufficiente quando non espone in modo comprensibile gli elementi fattuali e valutativi che sorreggono la diversa classificazione, così da impedire il controllo dell'iter logico seguito.
  • La motivazione della sentenza è apparente, e dunque nulla, quando contiene affermazioni solo apodittiche o stereotipate, prive di reale contenuto argomentativo e non idonee a rendere percepibile il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Nel giudizio sul classamento catastale, la categoria dell'immobile va determinata considerando le caratteristiche oggettive del bene, incluse quelle intrinseche ed estrinseche, il fattore posizionale e quello edilizio, in relazione alla normale destinazione funzionale dell'unità immobiliare.
  • Quando la rettifica catastale segue una dichiarazione DOCFA e i dati fattuali indicati dal contribuente non vengono contestati, la motivazione dell'Ufficio può essere ritenuta sufficiente se la differenza di classamento dipende da una diversa valutazione tecnica di quei dati; è invece necessaria una motivazione più specifica se la proposta del contribuente viene immutata negli elementi di fatto e l'atto non consente di comprendere le ragioni della diversa classazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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