Cassazione Penale, Sentenza n. 40806/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/03/2022 che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di riciclaggio a loro carico, aveva confermato le statuizioni civili. Laudato deduceva vizio di motivazione per non avere la Corte valutato correttamente la neutralità dell'acquisto di materiale (anche alla luce di un precedente provvedimento di archiviazione riguardante un coindagato) e per non avere considerato criticamente la consulenza tecnica sull'anomalia del prezzo. Tornatore ha dedotto plurime censure (mancata prova del dolo, valutazione non corretta delle prove acquisite in appello, errata ricostruzione del concorso di persone e mancata adeguata replica alle doglianze d'appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può riesaminare il merito valutativo delle fonti di prova e ha confermato che, nel caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice d'appello deve valutare la sussistenza dell'illecito civile (art. 2043 c.c.) senza sovrapporre un nuovo esame probatorio in sede di legittimità. Per tali ragioni sono state respinte le doglianze sui punti di fatto e di credibilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Principio secondo cui, quando un reato è estinto per prescrizione in sede d'appello, il giudice dell'impugnazione non deve accertare la sussistenza della fattispecie penale nella sua tipicità ma verificare la sussistenza dell'illecito civile ai fini risarcitori (illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.), compatibilmente con il rispetto della presunzione di innocenza.
art. 2043 cod. civ.
Riferimento all'illecito aquiliano: la corte deve verificare se la condotta abbia prodotto un 'danno ingiusto' civilmente rilevante, anche quando il reato penale è estinto per prescrizione.
art. 2059 cod. civ.
Norma citata in rapporto al risarcimento del danno non patrimoniale; la valutazione può essere compiuta nel processo penale d'impugnazione anche se il reato è estinto per prescrizione, nel rispetto dei limiti probatori distinti dal penale.
art. 185 cod. pen.
Riferimento alla possibilità di liquidare il danno non patrimoniale anche nell'ambito del giudizio penale di impugnazione, nei limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento per inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Individua i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha rilevato che la generica deduzione di inadeguatezza della motivazione non rientra tra i vizi consentiti quando non specificata nei termini richiesti.
art. 81 cod. pen.
Citato nei motivi dei ricorrenti in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto infondata la critica sulla ricostruzione del pluralismo di fatti di reato rispetto all'impianto accusatorio.
Corte costituzionale, sent. n. 182 del 30/07/2021
Principio interpretativo che la Cassazione ha richiamato: il giudice dell'impugnazione penale, nel caso di reato estinto per prescrizione, deve valutare l'eventuale illecito civile in termini autonomi rispetto alla tipicità penale, pur nel rispetto della presunzione di innocenza.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una nuova valutazione sommaria delle prove: le censure che si limitano a chiedere un diverso apprezzamento della credibilità delle prove sono inammissibili.
- Quando un reato è estinto per prescrizione il giudice d'appello (e, in sede di impugnazione, il giudice dell'impugnazione) deve accertare la sussistenza dell'illecito civile (art. 2043 c.c.) e non la tipicità penale; tuttavia ciò non autorizza la Cassazione a riaprire il confronto probatorio.
- Le deduzioni generiche di 'vizio di motivazione' o di 'inadeguatezza' senza specificazione puntuale dei profili di illegittimità non rientrano tra i motivi utilmente proponibili in cassazione (art. 606 c.p.p.).
- In presenza di una doppia conforme (conferma della decisione di primo grado da parte della Corte d'appello) il giudice di legittimità richiede motivazioni logiche e globali, e le doglianze incompatibili con la decisione sono implicitamente respinte.
- In casi simili, la difesa dovrebbe focalizzarsi su errori di diritto ben circostanziati (violazione di norme processuali o di diritto sostanziale) e non soltanto su rivalutazioni dei fatti o della credibilità, e documentare con chiarezza eventuali vizi formali della motivazione.
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