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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34729/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla configurazione della bancarotta fraudolenta distrattiva riguardo merci in giacenza, cespiti/immobilizzazioni e giacenze di cassa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale (presunta incompletezza/alterazione delle scritture contabili); 3) richiesta di derubricazione dei reati (capi A e C) in bancarotta semplice con conseguente prescrizione; 4) censura del trattamento sanzionatorio e richiesta di più favorevole applicazione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile (per genericità e, nella sostanza, manifestamente infondato). Sul primo motivo ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito: la mancata ricorrenza dei beni al fallimento legittima la presunzione di distrazione salvo giustificazione dell'amministratore; il valore modesto dei cespiti non esclude il reato se non comprovato. Sul secondo motivo ha confermato che la bancarotta documentale sussiste quando le scritture omettono annotazioni essenziali e rendono la ricostruzione patrimoniale difficoltosa; la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione con mera rivalutazione fattuale. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e quindi inammissibile. Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è stato rigettato: la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua sul giudizio di prevalenza tra circostanze e sulla esclusione del beneficio per precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • R.D. 267/1942 (legge fallimentare), art. 216 comma 1 n.1

    La Corte conferma che, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti; tale onere probatorio grava sull'imprenditore/amministratore a tutela dei creditori

  • R.D. 267/1942 (legge fallimentare), art. 216 comma 1 n.2 (bancarotta documentale, parte seconda)

    Per la bancarotta documentale il dolo generico può essere desunto per via logico-inferenziale dalle modalità di tenuta delle scritture; il reato sussiste anche quando gli accertamenti patrimoniali risultano difficoltosi e superabili solo con particolare sforzo

  • Legge fallimentare, art. 217

    richiamato dal ricorrente

    Citato nella prospettazione di derubricazione in bancarotta semplice; la Corte rileva l'insufficienza della mera richiesta di riqualificazione senza specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173 comma 1

    Richiamata nei limiti in cui il ricorso poteva essere articolato: la Corte osserva che i motivi non rispettano i requisiti di specificità richiesti per la cognizione di legittimità

  • Cod. proc. pen., art. 616

    Applicato per l'obbligo di versamento a favore della Cassa delle Ammende a causa dell'inammissibilità del ricorso; la Corte quantifica la somma a 3.000 euro

Massime di principio

  • In ipotesi di bancarotta patrimoniale, la mancata reperibilità di beni al momento del fallimento legittima una presunzione di distrazione: l'onere di prova circa la destinazione dei beni grava sull'imprenditore/amministratore.
  • Il valore economico modesto dei cespiti non esclude automaticamente la configurabilità della distrazione: è necessario fornire prova concreta della loro effettiva inutilità o diversa destinazione.
  • Per la bancarotta documentale il dolo può essere desunto dalle modalità di tenuta delle scritture contabili; omissioni/irregolarità che rendono difficoltosa la ricostruzione patrimoniale possono integrare il reato anche se la ricostruzione resta teoricamente possibile con particolare sforzo.
  • In Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di rivalutazione di merito: i motivi devono affrontare le principali argomentazioni della sentenza impugnata e fornire censure di diritto o gravami specifici, non una diversa lettura dei fatti.
  • La mera richiesta di derubricazione dei fatti (es. in bancarotta semplice) senza puntuali argomentazioni è generica e inammissibile; va motivata con riferimenti precisi a elementi di diritto e di fatto.
  • Le decisioni sul trattamento sanzionatorio che risultano motivate e rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità, salvo violazioni di legge o vizi logico-giuridici evidenti.

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