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Sentenza

Sentenza n. 512/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del Ministro della Transizione Ecologica – Ministro dello Sviluppo Economico, prot. n. R.00002621 del 23 giugno 2021, pubblicato sul sito del MITE in data 5 luglio 2021 di approvazione, ai sensi dell'art. 225, comma 4, D. Lgs. 152/2006, del “Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023” trasmesso dal CONAI, nella parte in cui possa essere interpretato come conferente un criterio di legittimità alle soluzione delle questioni giuridiche poste nel programma e, in particolare alle controversie giuridiche intercorse o pendenti tra i Consorzi Conai (art. 224 T.U. Ambiente) e PolieCo (art. 234 T.U. Ambiente), come espressamente indicate nel corso della trattazione dei motivi di illegittimità; - del “Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023” predisposto dal CONAI e allegato al predetto decreto n. R.0000261 del 23/06/2021 nelle parti in cui tratta questioni giuridiche offrendo soluzioni parziali – come meglio individuate e trattate nello svolgimento dei motivi di illegittimità – e in particolare di quanto affermato da pag. 25 in poi nel capitolo dedicato alle “controversie con il Consorzio PolieCo”; - per quanto occorrer possa della nota Ispra del 14 luglio 2020, acquisita al prot. n. 54465/MATTM di approvazione del programma del Conai (di tenore sconosciuto); - per quanto occorrer possa dell'intesa acquisita dalla Conferenza Unificata in data 3 giugno 2021 (di tenore sconosciuto); - di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202201007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con memoria del 19 dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il TAR, rilevato il venir meno dell'interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte agli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito del giudizio.

TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di approvazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023 e il programma allegato, nella parte relativa alle controversie tra CONAI e PolieCo, oltre agli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e consorzio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Transizione Ecologica-Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2021, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 225, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 2019-2023 predisposto dal CONAI. L'impugnazione riguardava anche il programma allegato, soprattutto le parti dedicate alle controversie con il PolieCo, nonché, in via eventuale, una nota ISPRA, l'intesa della Conferenza Unificata e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Il ricorrente contestava che il decreto e il programma potessero offrire soluzioni o criteri di legittimità su questioni giuridiche controverse tra i consorzi. Il testo della sentenza non riporta l'esame dei singoli motivi di illegittimità, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 225, comma 4, d.lgs. 152/2006

    È indicato quale base normativa del decreto ministeriale di approvazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; la sentenza non ne sviluppa l'interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di merito.
  • In caso di improcedibilità dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'esito in rito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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