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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un richiedente protezione internazionale ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Trieste che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorso è stato iscritto a ruolo solo su istanza del Ministero dell'Interno, controricorrente. La Corte ha rilevato che non risultava effettuato il deposito del ricorso nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c., con conseguente improcedibilità del ricorso per cassazione. Il provvedimento non esamina il merito della domanda di protezione, limitandosi alla verifica del requisito processuale del deposito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., poiché il deposito del ricorso non era stato effettuato e l'iscrizione a ruolo era avvenuta soltanto a seguito del controricorso dell'Amministrazione resistente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3-quater, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È richiamato solo come base del provvedimento del Tribunale impugnato; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    La mancata effettuazione del deposito del ricorso determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità, ove dovuto, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nei termini previsti dall'art. 369, comma 1, c.p.c. costituisce un adempimento essenziale: la sua mancanza comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'iscrizione a ruolo effettuata soltanto per iniziativa della parte resistente non sana la mancata tempestiva esecuzione dell'onere di deposito gravante sul ricorrente.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, le spese processuali seguono la soccombenza e può essere dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato, se previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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