Sentenza n. 1780/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza e ingiunzione a rimborsare 1.681,71 euro, notificato il 9 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ospite di un centro di accoglienza e titolare di un rapporto di lavoro, aveva percepito nel 2024 una retribuzione di 8.322,81 euro per 178 giorni; il provvedimento aveva ritenuto superata la soglia dell’assegno sociale e aveva inoltre affermato che l’attività lavorativa proseguiva nel 2025. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6, d.lgs. 142/2015, dell’art. 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 1 CEDU, sostenendo che il superamento nominale della soglia non basta e che occorre valutare, tra l’altro, reddito netto, stabilità del lavoro e concreta capacità di autosostentamento; ha evidenziato lo scostamento minimo e la natura non stabile dell’impiego. Con il secondo motivo, relativo anche all’art. 26 della direttiva, ha contestato la conseguente richiesta di rimborso, la mancata spiegazione del relativo calcolo, il riferimento al pocket money che affermava di non avere percepito e l’irragionevolezza dell’importo, che lo avrebbe ricondotto sotto la soglia di povertà. Il ricorrente aveva altresì ottenuto in sede cautelare la sospensione degli effetti della revoca; il successivo spontaneo allontanamento dal centro non ha fatto venir meno l’interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo. Ha affermato che la soglia dell’assegno sociale non determina un automatismo contabile: la disponibilità di mezzi sufficienti va accertata in concreto, verificando un’effettiva e non effimera capacità di autosostentamento, la stabilità delle risorse e la situazione individuale del richiedente, nel rispetto della proporzionalità. Nel caso concreto il provvedimento si era fondato sul solo superamento della soglia e non aveva motivato sulla posizione individuale, sulla stabilità dei mezzi in relazione al titolo e alla durata del rapporto di lavoro né sulla proporzionalità della revoca; l’affermazione della prosecuzione del lavoro nel 2025 era priva di riscontri documentali. Il secondo motivo è stato assorbito, senza autonoma decisione sulle contestazioni relative al calcolo del rimborso, al pocket money e alla soglia di povertà. Il ricorso è stato quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 142/2015
il parametro quantitativo dell’assegno sociale di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 non opera quale mero automatismo contabile e non esaurisce l’ambito di valutazione rimesso all’autorità prefettizia: l’accertamento della sussistenza di mezzi sufficienti deve riflettere una reale, concreta e non meramente effimera capacità di autosostentamento.
La soglia dell’assegno sociale è un parametro di riferimento, ma non esaurisce la valutazione prefettizia: occorre verificare concretamente che le risorse consentano un’autosufficienza effettiva e non meramente temporanea.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015
In altre parole si è rilevato che le amministrazioni, conformemente alla disciplina eurounitaria, che prevale ove difforme sul diritto nazionale, devono revocare le misure di accoglienza senza automatismi quali il superamento di un certo livello di reddito.
La revoca per disponibilità di mezzi economici non può derivare automaticamente dal mero superamento di una soglia reddituale; va effettuata una valutazione concreta conforme alla disciplina eurounitaria.
art. 23, comma 6, d.lgs. 142/2015
Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, l’art. 23, comma 3, lett. d) è stato disapplicato dal Consiglio di Stato, con sent. n. 2386/2023, nella quale è affermato che: “lo Stato può ottenere un rimborso parziale o integrale delle spese sostenute per l’erogazione della misura di accoglienza, ma ciò può avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, tenendo conto, a seconda del tipo di revoca, di una serie di fattori come il discostamento dal parametro legislativo dell’assegno sociale, ciò al fine di verificare se vi è stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e il comportamento del richiedente al fine di verificare l’occultamento di risorse o le eventuali dichiarazioni false poste alla base dell’istanza”
Il recupero dei costi di accoglienza deve rispettare la proporzionalità e tenere conto delle circostanze concrete, compreso lo scostamento dalla soglia dell’assegno sociale e il comportamento del richiedente. Nel presente giudizio la domanda di rimborso non è stata esaminata autonomamente, poiché il relativo motivo è stato assorbito.
art. 17, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE
In particolare la sufficienza dei mezzi economici, per essere tale, non deve consistere nel mero superamento di una soglia matematica, ma deve essere anche connotata dai caratteri di effettività e di stabilità nel tempo.
La disponibilità di risorse sufficienti va valutata in termini sostanziali: le risorse devono essere effettivamente conseguite e idonee a garantire un’autosufficienza non effimera, non bastando il mero superamento matematico della soglia.
art. 20, paragrafo 5, direttiva 2013/33/UE
Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità.
La revoca deve essere motivata e fondata sulla situazione individuale del richiedente, con valutazione obiettiva e imparziale e rispetto della proporzionalità; non è sufficiente applicare automaticamente una soglia reddituale.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza di un richiedente protezione internazionale per sopravvenuta disponibilità di mezzi economici non può fondarsi sul solo superamento dell’importo dell’assegno sociale: tale soglia non opera come automatismo contabile e deve essere accompagnata da un accertamento concreto dell’effettiva capacità di autosostentamento.
- Nel valutare la sufficienza dei mezzi economici ai fini della revoca dell’accoglienza, l’amministrazione deve considerare la situazione individuale del richiedente e la reale stabilità delle risorse, anche in rapporto al titolo e alla durata del lavoro; un’affermazione di prosecuzione dell’attività lavorativa non sorretta da riscontri documentali non è sufficiente.
- La decisione di revoca delle condizioni materiali di accoglienza deve essere motivata sulla situazione specifica dell’interessato e rispettare il principio di proporzionalità, secondo la disciplina eurounitaria.
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