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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-113/24

Order of the President of the General Court of 8 May 2024. — Lattanzio KIBS SpA and Others v European Commission. — Interim relief – Public procurement – Exclusion from procurement procedures and from the award of grants financed by the general budget of the European Union and by the EDF – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-113/24 R

Giurisprudenza europea62024TO0113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di misure provvisorie proposta da Lattanzio KIBS SpA, CY e CV contro la decisione della Commissione che escludeva la società da procedure di appalto e da taluni finanziamenti UE. La Corte ha ritenuto non provato il requisito dell’urgenza, perché il pregiudizio dedotto era in parte già verificatosi, in parte patrimoniale e in parte meramente ipotetico. La domanda è stata quindi rigettata e le spese riservate.

Domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione di esclusione da procedure di appalto e da finanziamenti UE: rigetto per difetto di urgenza

La questione giuridica

Se sussistano i presupposti per sospendere l’efficacia della decisione della Commissione del 13 dicembre 2023 che esclude Lattanzio KIBS dalle procedure di aggiudicazione e/o dall’ottenimento di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione e dall’11° FES, in particolare se i ricorrenti abbiano dimostrato l’urgenza e il rischio di un danno grave e irreparabile.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di una decisione di esclusione adottata dalla Commissione può essere concessa solo se il richiedente dimostra, in modo concreto e con elementi probatori sufficienti, un danno grave e irreparabile che si produrrà prima della decisione nel merito. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale ha negato la sospensione perché l’esclusione aveva durata molto breve ed era già scaduta, i danni dedotti erano in larga parte patrimoniali e quindi risarcibili, le pregiudizievoli perdite di opportunità nelle gare erano ipotetiche e il pregiudizio reputazionale, anche ove esistente, non risultava tale da rendere necessaria una misura urgente; di conseguenza la domanda è stata respinta senza esaminare fumus boni iuris e bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articoli 278 TFUE
  • Articoli 279 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articoli 268 TFUE
  • Articoli 340 TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (UE) 2018/1877
  • Articolo 136, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 140, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Articolo 142, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Esclusione da procedure di appalto e finanziamenti UE: rigetto della sospensione per difetto di urgenza

Il Presidente del Tribunale è stato adito con un ricorso ex articoli 278 e 279 TFUE per ottenere la sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione del 13 dicembre 2023. La decisione disponeva l’esclusione di Lattanzio KIBS SpA da determinate procedure di aggiudicazione e dalla selezione per l’attuazione di fondi disciplinati dal regolamento finanziario dell’Unione e dal regolamento finanziario applicabile all’11° FES.

Parti e contesto fattuale

I ricorrenti erano Lattanzio KIBS SpA, con sede a Milano, e due persone fisiche, CY e CV. La Commissione europea era la parte resistente. La controversia nasceva da una precedente vicenda penale richiamata dalla Commissione: il 13 luglio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva pronunciato una sentenza ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti di CY e CV. Successivamente, la Commissione aveva ritenuto di disporre l’esclusione in ragione della condanna definitiva per corruzione e del controllo effettivo che CY e CV avrebbero esercitato su Lattanzio KIBS.

Svolgimento del procedimento

Lattanzio KIBS aveva presentato domande di partecipazione a tre procedure di gara finanziate dall’Unione nel luglio 2022, nel febbraio 2023 e nel maggio 2023, ma la Commissione le aveva respinte per informazioni incomplete o fuorvianti. Con lettera del 7 agosto 2023, la Commissione aveva comunicato l’intenzione di escludere la società fino al 26 aprile 2024 e di pubblicare tale informazione sul proprio sito, nonché di inserire i nomi di CY e CV in una banca dati interna per informare gli ordinatori competenti della situazione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento 2018/1046. Dopo le osservazioni dei ricorrenti dell’11 settembre 2023, la Commissione ha adottato la decisione impugnata il 13 dicembre 2023.

Questioni giuridiche esaminate

La questione centrale, in sede cautelare, non era il merito della legittimità della decisione, bensì la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione. Il Presidente del Tribunale ha ricordato che, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 156 del regolamento di procedura, la sospensione è eccezionale e presuppone cumulativamente:

  • un fumus boni iuris almeno prima facie;
  • l’urgenza, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile prima della decisione nel procedimento principale;
  • eventualmente, il bilanciamento degli interessi.

Il giudice ha scelto di esaminare anzitutto l’urgenza.

Valutazione dell’urgenza

I ricorrenti sostenevano che la decisione contestata impedisse loro di eseguire contratti in essere e di partecipare a gare in tutto il mondo, che arrecasse un grave danno reputazionale per effetto dell’esclusione, della pubblicazione e dell’iscrizione in EDES, e che provocasse perdite economiche tali da minacciare la stessa sopravvivenza di Lattanzio KIBS.

Il Presidente del Tribunale ha respinto queste doglianze per più ragioni:

  • l’esclusione aveva una durata molto breve, dal 14 dicembre 2023 al 26 aprile 2024, ed era già scaduta al momento dell’ordinanza; in tal caso la misura cautelare non può servire a rimediare a un danno già verificatosi;
  • la decisione contestata riguardava solo le procedure disciplinate dai regolamenti 2018/1046 e 2018/1877 e non produceva effetti giuridici su procedure nazionali o internazionali;
  • quanto ai contratti già in corso, i ricorrenti non avevano fornito prova sufficiente di un danno grave e irreparabile; per alcuni contratti, il pregiudizio era quantificabile e quindi risarcibile, potendo essere eventualmente fatto valere mediante un’azione di responsabilità ex articoli 268 e 340 TFUE;
  • la perdita di future opportunità di aggiudicazione era considerata un rischio commerciale normale e, comunque, ipotetico, poiché un operatore economico non ha alcuna certezza di ottenere il contratto;
  • quanto al danno reputazionale derivante dall’esclusione e dalla pubblicazione, il giudice ha osservato che l’eventuale lesione era già in atto e che, in ogni caso, l’annullamento nel merito potrebbe costituire riparazione sufficiente;
  • l’iscrizione di CY e CV nella banca dati EDES aveva funzione interna e non modificava di per sé la loro posizione giuridica;
  • infine, l’allegata minaccia per la sopravvivenza economica della società non era stata adeguatamente dimostrata, limitandosi i ricorrenti ad affermare un calo del fatturato del 50% senza dati concreti sui costi, sulla struttura patrimoniale e sulle conseguenze immediate dell’esclusione.

Normativa rilevante richiamata

La decisione richiama, in particolare, gli articoli 278, 279 e 256 TFUE, l’articolo 156 e l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, gli articoli 268 e 340 TFUE e varie disposizioni del regolamento finanziario 2018/1046, tra cui gli articoli 136, 140 e 142. È richiamato anche il regolamento (UE) 2018/1877 relativo all’11° Fondo europeo di sviluppo.

Decisione e conseguenze processuali

Poiché i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un danno grave e irreparabile, il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principio desumibile

In materia di misure provvisorie contro decisioni di esclusione da appalti e finanziamenti UE, il richiedente deve fornire una prova concreta e specifica del rischio imminente di un danno grave e irreparabile; non bastano perdite economiche risarcibili, future possibilità di gara meramente eventuali o danni reputazionali già consumati o comunque compensabili a posteriori.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblici uemisure provvisorieesclusione da procedure di gararesponsabilità extracontrattuale dell’unionefinanziamenti e sovvenzioni ue

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