Cassazione Penale, Sentenza n. 32932/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla validità di una sanzione disciplinare irrogata a Michele Bolognino per la violazione di una disposizione della Direzione del carcere che vietava ai detenuti in regime 41‑bis di cucinare al di fuori di fasce orarie predeterminate (11:00-13:00 e 16:30-18:30) e di acquistare al 'sopravvitto' gli stessi generi alimentari disponibili ai detenuti in regime ordinario. Il Ministero ha censurato la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo del detenuto ritenendo la limitazione ingiustificata; il Ministero sosteneva che la fissazione degli orari rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e non ledeva diritti soggettivi, richiamando anche l'art. 13 del d.P.R. n. 230/2000 e la possibilità di differenti misure a seconda della sezione detentiva per ragioni di igiene, sicurezza e gestione del personale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso del Ministero manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva annullato la sanzione. Il giudice della cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui la limitazione oraria era stata applicata solo ai detenuti 41‑bis e che la Direzione non aveva fornito spiegazioni adeguate a giustificare la disparità di trattamento (nessuna differenza significativa nella conformazione dei reparti, carico di attività trattamentali non tale da giustificare la restrizione, assenza di comprovate ragioni di salubrità). Di conseguenza la misura disciplinare basata su quella limitazione è stata ritenuta ingiustificata.
Norme richiamate
art. 35‑bis ord. pen.
Rilevanza procedurale: il magistrato di sorveglianza deve rispettare i principi stabiliti dalla Corte in sede di annullamento e sindacare la legittimità degli atti amministrativi quando vi sia pretesa compressione di diritti del detenuto
art. 41‑bis ord. pen.
Disciplina del regime differenziato: il diritto del detenuto ad alimentarsi è riconosciuto anche in 41‑bis, ma le modalità possono essere disciplinate; tuttavia qualsiasi limitazione deve essere giustificata e non creare un regime sostanzialmente vessatorio
art. 69 ord. pen.
Rilevato dal Ministero come richiamo alle norme sulle misure disciplinari e organizzative; la Corte ha comunque controllato la legittimità e la proporzionalità dell'atto sanzionatorio
art. 13 d.P.R. n. 230/2000
Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria la regolazione delle modalità pratiche della detenzione (es. condizioni per la preparazione dei cibi); la Corte però richiede che l'esercizio di tale potestà non sia manifestamente irragionevole né produca ingiustificate disparità
sentenza Corte costituzionale n. 186/2018
Ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto assoluto di cottura per detenuti 41‑bis, riconoscendo il diritto di provvedere all'alimentazione; non definisce in dettaglio le modalità, ma supporta il principio che i limiti non possano escludere la fruizione del diritto
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di conformarsi ai principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento e rinvio; qui il Tribunale di sorveglianza ha adempiuto a tale obbligo compiendo le verifiche richieste
Massime di principio
- Il diritto del detenuto a provvedere alla propria alimentazione rientra tra i diritti connessi alla salute; le modalità di esercizio possono essere regolate dall'Amministrazione ma non in modo manifestamente irragionevole o sostanzialmente inibitorio
- La fissazione di regole operative (es. fasce orarie per la cottura) è legittima se neutra e applicata a tutti i detenuti; una disciplina che colpisca solo una categoria (p.es. 41‑bis) richiede giustificazioni obiettive e motivate (igiene, sicurezza, organizzazione) altrimenti costituisce disparità ingiustificata
- Il sindacato del giudice ordinario si limita al vizio di legittimità dell'atto amministrativo: il controllo è di ragionevolezza, proporzionalità e insussistenza di carattere vessatorio, non di merito amministrativo
- In situazioni analoghe è utile chiedere all'Amministrazione motivazioni dettagliate sulla differenziazione (caratteristiche dei reparti, rischi per la salubrità, compatibilità con attività trattamentali) e, in mancanza, proporre reclamo al magistrato di sorveglianza
- Le sanzioni disciplinari basate su regole organizzative non adeguatamente motivate sono opponibili e possono essere annullate dal giudice se la limitazione incide in modo significativo sul diritto fondamentale all'alimentazione e alla salute
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →