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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21780/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione perchè la Corte d'appello aveva ritenuto che l'imputato legittimamente esercitasse il diritto di ritenzione sul mobilio affidatogli, escludendo l'appropriazione indebita. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizi di motivazione per aver ritenuto sussistere il diritto di ritenzione nonostante l'assenza di un contratto di deposito; travisamento della prova e omissione di esame di elementi decisivi riguardo al diritto di ritenzione; manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico (intenzione di convertire il possesso in proprietà); e mancata motivazione circa la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 542 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso quanto ai primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato che l'omessa restituzione di cose ricevute in deposito non configura appropriazione indebita se non vi è atto di disposizione uti dominus e l'intenzione di convertire il possesso in proprietà; la semplice ritenzione a garanzia di un credito, con la cosa mantenuta a disposizione del proprietario, non integra il reato di cui all'art. 646 c.p. Per contro, ha accolto l'ultimo motivo relativo alla condanna alla rifusione delle spese disposta in favore dell'imputato, ritenendo che la Corte d'appello non avesse adeguatamente motivato la ricorrenza di colpa o temerarietà nella proposizione della querela; ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza che condannava il querelante al pagamento delle spese processuali e ha rigettato il ricorso nel resto. E' stata inoltre esclusa l'ammissibilità della memoria PEC tardiva contenente nuovi argomenti.

Norme richiamate

  • art. 2756 cod. civ.

    Riferito al diritto di ritenzione: la Corte territoriale ha ritenuto che il depositario potesse legittimamente trattenere il mobilio come garanzia di un credito, escludendo l'appropriazione.

  • art. 646 cod. pen.

    Norma che disciplina l'appropriazione indebita; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omessa restituzione non integra il reato salvo atto di disposizione e volontà di convertire il possesso in proprietà.

  • art. 542 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione richieda motivazione sulla colpa/temerarietà della querela, mancanti nel caso.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione della sentenza da parte della parte civile; confermato il diritto della parte civile di impugnare l'assoluzione limitatamente agli effetti civili per rimuovere eventuali effetti preclusivi del giudicato.

  • art. 652 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'efficacia di giudicato della pronuncia di assoluzione anche in sede civile; la Cassazione ne descrive i limiti rispetto all'impugnazione della parte civile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in tema di modalità di deduzione dei motivi di ricorso dalla parte civile.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiesto rispetto ai termini perentori per l'introduzione di nuovi argomenti di ricorso; la memoria trasmessa via PEC con nuovi argomenti è stata ritenuta inammissibile per tardività.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di provvedere direttamente sulla materia contestata (es. spese processuali) quando la motivazione lo permette; applicata per eliminare la condanna alle spese imposta al querelante.

Massime di principio

  • L'omessa restituzione di beni ricevuti in deposito non costituisce automaticamente appropriazione indebita: è necessario un atto di disposizione 'uti dominus' e la prova dell'intenzione di convertire il possesso in proprietà.
  • Il diritto di ritenzione può giustificare la trattenuta della cosa a garanzia di un credito, purché la cosa resti a disposizione del proprietario e non vi sia un chiaro comportamento dispositoio.
  • La parte civile ha legittimazione ad impugnare una sentenza di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' limitatamente agli effetti civili, al fine di rimuovere gli effetti preclusivi del giudicato, ma non può alterare il dettato penale sul quale si è formato il giudicato.
  • La condanna della parte civile al rimborso delle spese processuali (art. 542 c.p.p.) richiede una motivazione specifica sulla colpa o temerarietà della querela; in mancanza, la condanna va disattesa.
  • Argomenti nuovi introdotti oltre i termini processuali perentori (anche via PEC) possono essere dichiarati inammissibili e non considerati dalla Corte.
  • In caso di questioni di sola natura civile connesse a sentenze penali assolutorie, la Cassazione può decidere direttamente su aspetti procedurali (es. spese) ove la motivazione delle decisioni di merito sia insufficiente.

Testo integrale

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