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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30056/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova (concessa il 18/05/2023). Il ricorrente ha censurato l'erronea applicazione degli artt. 47 Ord. pen. e 125 c.p.p. e la carenza di motivazione, sostenendo che la revoca si è fondata su un episodio momentaneo e familiare di violenza nei confronti della moglie (alla quale la moglie poi ha rimesso la querela), non correlato ai reati per i quali è detenuto (traffico di sostanze stupefacenti, precedenti e risalenti), e che non sussisterebbero elementi tali da integrare il fallimento dell'opera rieducativa o un mutamento delle condizioni ambientali e lavorative.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia fornito motivazione esaustiva e coerente: l'affidamento era stato concesso per reati di traffico di stupefacenti sulla base di prospettiva lavorativa e domicilio; in seguito sono emerse segnalazioni di comportamenti aggressivi e irascibili (segnalazioni all'UEPE, colloquio con psicologa) e, il 2/02/2025, un accesso al pronto soccorso per lesioni al volto e al capo della moglie, con querela. Il Tribunale ha valutato la persistenza nel tempo di analoghi episodi e la concreta possibilità di reiterazione, ritenendo tali condotte incompatibili con la prosecuzione della misura affidamento in prova. La remissione di querela non è stata ritenuta decisiva ai fini della valutazione della meritevolezza della misura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento delle censure di cassazione: l'impugnazione è proposta ai sensi di tali lett. (motivi di inosservanza di norme e carenza/contraddittorietà della motivazione).

  • art. 47 Ord. pen.

    art. 47, comma 11, Ord. pen.

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente applicato la norma nel valutare l'incompatibilità di comportamenti violenti con le finalità rieducative dell'affidamento in prova; la valutazione ha riguardato l'incapacità dell'affidato all'autocontrollo e al rispetto dei doveri.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai presupposti e alla motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia dato adeguata e specifica motivazione ai sensi di tale norma.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo); Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013 (De)

    Il provvedimento impugnato è conforme ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la revoca dell'affidamento in prova richiede una valutazione concreta e motivata delle condotte incompatibili con il percorso rieducativo e della concreta possibilità di reiterazione.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova può essere motivata da condotte poste in essere durante la misura, anche se il fatto che ha determinato la revoca è avvenuto in ambito familiare: conta la gravità e la persistenza dei comportamenti, non solo il contesto.
  • La remissione di querela da parte della persona offesa non esclude di per sé la possibilità di revocare una misura alternativa: il giudice valuta il comportamento dell'affidato e il rischio per le finalità rieducative indipendentemente dalla condizione di procedibilità.
  • Se emergono elementi (segnalazioni UEPE, referti sanitari, dichiarazioni della vittima) che indicano una reiterazione o persistenza di comportamenti violenti, il Tribunale deve poter ritenere incompatibile la prosecuzione della misura per fondato rischio di recidiva.
  • La decisione di revoca richiede motivazione specifica e congrua: il giudice deve collegare i fatti emersi alla valutazione dell'abbandono di 'valori delinquenziali' e all'incapacità di rispettare doveri e autocontrollo. Motivazioni generiche sono insufficienti.
  • I reati originari per cui è stata concessa la misura (es. traffico di stupefacenti) non escludono che comportamenti di altro tenore (es. violenza familiare) possano rendere incompatibile l'affidamento in prova.
  • Elementi di valutazione importanti includono segnalazioni dell'UEPE, relazioni psicologiche, verbali di pronto soccorso e storicità degli episodi: una pluralità di fonti rafforza la decisione di revoca.

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