Sentenza del 21/07/2015 n. 1605 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA Intracomunitaria - CERN - Valore della Circolare Ministeriale delle Finanze 78/98 - Modulo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 72 del d.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni o cessioni effettuate nei confronti del CERN, organismo internazionale, in assenza del formulario munito del visto dell'autorità competente dello Stato membro ospitante. L'Amministrazione riteneva che tale modello fosse un presupposto indispensabile, sulla base della circolare ministeriale n. 78/1998.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata disattesa. È stato stabilito che la circolare ministeriale n. 78/1998 non ha forza cogente e non può introdurre un obbligo ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge. La disciplina applicabile è costituita dall'art. 72 del d.P.R. n. 633/1972, attuativo della direttiva CEE 77/388, che non prescrive la compilazione del formulario quale condizione per il regime di non imponibilità. Pertanto, l'assenza del formulario vistato non impedisce, di per sé, l'applicazione della non imponibilità IVA.
Norme richiamate
Art. 72 del d.P.R. n. 633/1972
Regime di non imponibilità IVA per le operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali, quale il CERN.
La norma costituisce la disciplina primaria applicabile e non subordina il beneficio fiscale alla presentazione del formulario munito del visto dell'autorità competente.
Circolare Ministeriale delle Finanze n. 78/1998
Il formulario munito del visto dell'autorità competente è qualificato come "presupposto indispensabile per il fornitore di beni e/o servizi ai fini dell'emissione di fattura senza applicazione dell'imposta".
La circolare ha valore meramente interpretativo e organizzativo, ma non ha forza cogente e non può aggiungere requisiti non previsti dalla legge.
Direttiva CEE 77/388
La direttiva, attuata dall'art. 72 del d.P.R. n. 633/1972, non prevede l'obbligo di compilazione del formulario come condizione per la non imponibilità.
Massime di principio
- Una circolare ministeriale non può introdurre obblighi o condizioni aggiuntive rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla normativa europea attuata.
- Per applicare un regime agevolativo occorre verificare anzitutto i requisiti stabiliti dalla norma primaria; gli adempimenti indicati in una circolare rilevano solo se previsti o autorizzati dalla legge.
- L'assenza di un modello amministrativo o di un visto richiesto esclusivamente da una circolare non comporta automaticamente la perdita del beneficio fiscale, se il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
- La non imponibilità delle operazioni verso organismi internazionali deve essere valutata sulla base dell'effettiva natura del destinatario e dell'operazione, non soltanto sulla presenza di una formalità documentale non prevista dalla normativa primaria.
- Resta comunque opportuno conservare la documentazione idonea a provare l'identità del destinatario, la sua qualifica e la riconducibilità dell'operazione all'ambito applicativo della norma.
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