Cassazione Civile, Ordinanza n. 19166/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione allo stato passivo, in prededuzione, di un credito bancario pari a circa 3,1 milioni di euro, derivante dal saldo debitore di un conto corrente acceso dall'amministratore giudiziario di una società sottoposta a amministrazione straordinaria. La banca sosteneva che il rapporto dovesse essere trattato come proseguito nell'interesse della procedura e che il credito dovesse essere soddisfatto in prededuzione. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano invece ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo che esso fosse sorto prima dell'apertura della procedura e che mancasse una formale dichiarazione di subentro del commissario straordinario. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prededuzione per mancata applicazione dell'art. 111 l.fall. alla amministrazione straordinaria; 2) errata esclusione della conservazione della prededuzione maturata in una procedura antimafia rispetto alla successiva procedura concorsuale; 3) omessa considerazione della contiguità/consecuzione tra amministrazione giudiziaria antimafia e amministrazione straordinaria; 4) erroneità della tesi secondo cui, per ottenere la prededuzione, sarebbe necessario un espresso subentro del commissario, ritenendo invece sufficiente la prosecuzione ex lege del rapporto e la tutela del contraente in bonis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che non esiste un fenomeno di consecuzione tra amministrazione giudiziaria antimafia e amministrazione straordinaria, perché si tratta di procedure diverse per presupposti, destinatari e finalità. Ha inoltre confermato che la prededuzione non ha valenza sostanziale ma processuale e resta confinata alla procedura in cui il credito matura. Anche il quarto motivo è stato respinto: nella disciplina dell'amministrazione straordinaria il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis, ma il subentro della procedura nel contratto richiede una espressa manifestazione di volontà del commissario straordinario; solo da tale subentro possono derivare i diritti prededucibili per le prestazioni anteriori all'apertura. Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato che il credito era integralmente maturato prima dell'apertura della procedura e che non vi era stato alcun espresso subentro, circostanze non specificamente contestate dalla ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della procedura intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. 270/1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria; la Corte ne conferma il coordinamento con la disciplina concorsuale, ma solo per i crediti sorti nel corso della procedura e non per crediti anteriori non collegati a un espresso subentro.
art. 111, comma 2, l.fall.
È la norma invocata per la prededuzione; la Corte ribadisce che la prededuzione è una qualificazione processuale della collocazione del credito e non un attributo sostanziale che si trasferisce automaticamente da una procedura a un'altra.
art. 54 d.lgs. 159/2011
La Corte afferma che le disposizioni del Codice antimafia in materia di prededuzione operano entro il perimetro della procedura di prevenzione e non oltre, escludendo che il relativo regime possa essere esteso alla successiva amministrazione straordinaria.
art. 56 d.lgs. 159/2011
Richiamato nel fatto come base dell'autorizzazione al subentro nelle linee di credito; non è ritenuto decisivo ai fini della prededuzione nella successiva procedura.
artt. 34 e segg. d.lgs. 159/2011
Indicati dal Tribunale per evidenziare la diversa funzione dell'amministrazione giudiziaria antimafia, finalizzata alla gestione conservativa e non alla soluzione dell'insolvenza.
art. 50 d.lgs. 270/1999
"il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti..."
La Corte sottolinea che il contratto continua ad avere esecuzione finché il commissario non eserciti la facoltà di scioglimento; il subentro richiede comunque una espressa manifestazione di volontà.
art. 51 d.lgs. 270/1999
Le conseguenze del subentro del commissario nei contratti sono richiamate per chiarire che i diritti della controparte in bonis scattano solo in caso di espresso subentro.
art. 67, comma 2, d.lgs. 270/1999
Richiamato per il collegamento con la disciplina della prededuzione e dell'art. 111 l.fall. nella procedura di amministrazione straordinaria.
art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. in L. 166/2008
La Corte lo utilizza per affermare che l'esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento e non equivalgono a subentro; fino alla espressa dichiarazione del commissario non nascono i diritti del contraente previsti per il subentro.
art. 27, comma 2, lett. a) d.lgs. 270/1999
È richiamato per descrivere la finalità recuperatoria e conservativa dell'amministrazione straordinaria attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa.
art. 27, comma 2, lett. b) d.lgs. 270/1999
Richiamato per sottolineare che l'amministrazione straordinaria può essere finalizzata anche al risanamento dell'impresa, distinguendosi dalla funzione liquidatoria del fallimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale sotto cui sono stati formulati i motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- La prededuzione non è una qualità sostanziale del credito, ma un modo di collocazione processuale che opera entro la specifica procedura in cui il credito matura; non si trasferisce automaticamente ad altra procedura successiva.
- Non sussiste consecuzione tra amministrazione giudiziaria antimafia e amministrazione straordinaria, poiché le due procedure hanno presupposti, destinatari e finalità radicalmente diversi.
- Nell'amministrazione straordinaria, il contratto non ancora esaurito prosegue ex lege, ma il subentro della procedura nei rapporti contrattuali richiede una manifestazione espressa di volontà del commissario straordinario; la mera prosecuzione di fatto del rapporto non basta.
- I crediti relativi a prestazioni anteriori all'apertura della procedura possono essere soddisfatti in prededuzione solo se collegati a un espresso subentro della procedura nel contratto; in mancanza, restano soggetti al regime ordinario di collocazione.
- La diversa disciplina rispetto al fallimento si giustifica con la natura recuperatoria e conservativa dell'amministrazione straordinaria, rispetto alla funzione prevalentemente liquidatoria della procedura fallimentare.
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