Cassazione Penale, Sentenza n. 14610/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di ricettazione di un dispositivo Telepass, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per presunto travisamento del fatto e della prova, contestando la carenza di motivazione sulla possibilità che la ditta intestata all'imputato potesse avere altri dipendenti e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, la determinazione della pena e il diniego del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, cod.proc.pen., ritenendo le doglianze reiterative e manifestamente infondate. Ha considerato che non sussisteva né l'ipotesi del giudice d'appello che avesse basato la decisione su diverso materiale probatorio non esaminato dal primo grado, né un macroscopic o manifesto travisamento delle risultanze probatorie. I giudici di merito avevano adeguatamente motivato la responsabilità del ricorrente richiamando l'utilizzazione, su mezzi a lui riconducibili, di un Telepass sottratto a una società pubblica e applicando il principio secondo cui il dolo della ricettazione può emergere anche da elementi indiretti (es. omissione di indicare la provenienza). Quanto alle attenuanti e ai benefici, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza resa a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen.
lett. b) ed e); comma terzo
Le lettere b) ed e) individuano le doglianze riguardanti violazioni e vizi di motivazione; il comma terzo è stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso ritenuto reiterativo e manifestamente infondato.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma invocata quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità: dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Richiamata nella ricostruzione sintetica dei motivi di ricorso; disciplina la forma di riassunto dei motivi in cassazione.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016)
Principio richiamato secondo cui l'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere comprovato anche tramite elementi indiziari, inclusa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (condanna in primo e secondo grado) il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo se il travisamento è macroscopico o se l'appello si è basato su diverso materiale probatorio non esaminato dal primo grado.
- Nel reato di ricettazione il dolo può risultare da elementi indiziari; l'omessa o non credibile spiegazione sulla provenienza del bene ricevuto può integrare prova dell'elemento soggettivo.
- Le valutazioni sulle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione soltanto per motivazione illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente.
- I ricorsi che ripropongono motivi già esaminati senza apportare nuovi elementi concreti rischiano l'inammissibilità per reiterazione e manifesta infondatezza, con possibile condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende.
- Per essere efficaci in sede di legittimità, le censure devono evidenziare errori di diritto o travisamenti della prova comprovabili dal giudice di legittimità; semplici contestazioni di fatto, riproposte pedissequamente, sono destinati all'inammissibilità.
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