Cassazione Penale, Sentenza n. 06777/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'appello volto alla sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari (art. 606 lett. e) c.p.p.), lamentando in particolare la mancata valutazione della presunta dissoluzione dell'organizzazione criminale, il decorso del tempo dagli ultimi fatti contestati e la sopravvenuta mancanza del pericolo di fuga alla luce del radicamento in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il Tribunale si sia correttamente confrontato con le questioni sollevate, richiamando le valutazioni già svolte nella precedente ordinanza di riesame e motivando la persistenza delle esigenze cautelari in ragione del ruolo apicale del ricorrente nell'organizzazione, della sua multiforme capacità criminale e dei contatti internazionali. La Corte ha affermato che il semplice decorso del tempo o la mera asserzione della dissoluzione dell'organizzazione non integrano di per sé elementi sopravvenuti idonei a modificare il quadro cautelare; ha inoltre ritenuto non decisiva l'omessa valutazione specifica del pericolo di fuga in sede impugnatoria, avendo il Tribunale richiamato le valutazioni precedenti sul radicamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale quale giudice dell'appello in materia cautelare; la Corte ha richiamato la qualità del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamata la precedente ordinanza ex art. 309 adottata in sede di riesame; la Corte ha ritenuto inammissibile la mera riproposizione delle stesse censure già valutate in quella sede.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)
Norma che consente la custodia cautelare per pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente alla luce del suo ruolo e delle modalità di commissione dei reati.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. b)
Riguarda il pericolo di fuga; la Corte ha ritenuto non decisiva l'omessa motivazione puntuale sul tema, poiché il Tribunale aveva richiamato le valutazioni precedenti sul radicamento e sulle condizioni familiari del ricorrente.
art. 292, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Concetto del cosiddetto 'tempo silente': il tempo trascorso dalla commissione del reato rileva soprattutto al momento dell'emissione della misura cautelare; non sempre è decisivo in sede di revoca o sostituzione senza ulteriori elementi sopravvenuti.
art. 299 cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini di revoca o sostituzione della misura, rileva il tempo decorso dall'applicazione della misura e servono elementi sopravvenuti per dedurre l'attenuazione delle esigenze cautelari.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento della censura in cassazione per motivazione insufficiente o contraddittoria; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e le doglianze infondate.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere la carenza formale della motivazione dalla mancanza sostanziale dei passaggi logici; la Corte ha valutato che la motivazione era sufficientemente comprensibile e completa nei passaggi essenziali.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore per contestare la mancata produzione di memorie del Procuratore generale nei termini; la Corte non ha ritenuto il rilievo decisivo ai fini del rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione invocata per l'ordine di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza relativi alle comunicazioni previste dalla legge.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in ordine agli adempimenti che il direttore dell'istituto penitenziario deve porre in essere a seguito della comunicazione del provvedimento.
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione o la revoca di una misura cautelare il ricorrente deve apportare elementi nuovi e concreti che dimostrino un mutamento del quadro cautelare; la mera riproposizione di censure già valutate non basta.
- Il decorso del tempo dalla commissione dei reati (tempo silente) assume rilievo soprattutto quando rilevato al momento dell'adozione della misura; in sede di revoca o sostituzione è necessario dimostrare fatti sopravvenuti che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Le affermazioni generiche sulla dissoluzione di un'organizzazione criminale non sono sufficienti senza allegazioni o prove concrete; il giudice può ritenere persistente la pericolosità se sussistono elementi come ruolo apicale, modalità criminali e contatti esteri.
- La doglianza sulla motivazione in cassazione richiede la dimostrazione dell'assenza dei passaggi logici essenziali; se il giudice di merito rinvia e argomenta adeguatamente sulle valutazioni precedenti, il vizio di motivazione è spesso rigettato.
- Sul pericolo di fuga il ricorrente deve fornire elementi attuali che contrastino le valutazioni precedenti sul radicamento e sulle condizioni personali; il richiamo del giudice a valutazioni già compiute può rendere non decisiva una mancata motivazione aggiuntiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06787/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06798/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06801/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06802/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06804/2026 del 19/02/2026
- Sentenza penale · 19 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 06805/2026 del 19/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →