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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20869/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

il ricorso censurava principalmente valutazioni di fatto compiute dalla Corte di merito: contestava l'apprezzamento sulla congruità e attendibilità della documentazione contabile prodotta (in particolare la richiesta di riclassificazione di una singola posta di bilancio e l'uso di una perizia di parte), nonché la decisione di non disporre (o di limitare) l'approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica d'ufficio. Si sosteneva altresì la presunta apparente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata e un errore di percezione della prova offerta.

La decisione

la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, nella sostanza, un dissenso rispetto a valutazioni di fatto e scelte discrezionali del giudice di merito (sindacabili solo per vizi logico-giuridici), che la Corte di merito aveva motivato adeguatamente ritenendo la perizia di parte sommaria e priva di riscontri oggettivi, e che la consulenza tecnica non poteva supplire alle deficienze probatorie imputabili alla parte. Inoltre la Corte ha rilevato che la sentenza di merito si reggeva su più ragioni autonome (tra cui la generale inattendibilità dei bilanci prodotti), sicché l'eventuale fondatezza di una sola censura non avrebbe comunque condotto alla cassazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese non sono state regolate per la mancata costituzione delle parti intimate; è inoltre dato atto dei presupposti per eventuali versamenti ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, legge fallimentare

    art. 1, comma 2, I. fall.

    imputa al debitore l'onere di fornire elementi adeguati sullo stato patrimoniale per il triennio previsto; la mancata produzione di elementi attendibili compromette il valore probatorio dei bilanci prodotti

  • art. 18, comma 10, legge fallimentare

    art. 18, comma 10, I. fall.

    l'attribuzione di un ruolo di supplenza al giudice è facoltativa e discrezionale; il mancato esercizio di tale facoltà, se congruamente motivato, non determina illegittimità della decisione e non è sindacabile in sede di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

    art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    rilevato dalla Corte per dar atto dei presupposti processuali relativi al versamento dovuto dall'eventuale soccombente; citazione collegata agli obblighi formali-amministrativi connessi al processo

  • Cass. Sez. U., 22232/2016

    Cass., Sez. U., 22232/2016

    richiamata per il principio secondo cui la Corte di merito deve rendere comprensibile l'iter logico-intellettivo seguito; una motivazione che mostri chiaramente il ragionamento del giudice è sufficiente a escludere vizio motivazionale

  • Cass. 72/2011; Cass. 10007/2008; Cass. 4407/2006

    Cass. 72/2011, Cass.10007/2008, Cass. 4407/2006

    giurisprudenza richiamata per il principio che la decisione di disporre consulenza tecnica rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ma che tale discrezionalità deve conciliarsi con l'obbligo di motivare adeguatamente le decisioni su questioni tecniche rilevanti

  • Cass. 30218/2017

    afferma che la consulenza tecnica non è destinata a esonerare le parti dall'onere della prova né a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni; non è strumento per indagini esplorative alla ricerca di elementi non provati

  • Cass. 24721/2015

    conferma che la facoltà di supplenza prevista dall'art. 18, comma 10, legge fallimentare è discrezionale e la sua mancata esercitazione, se motivata, non è sindacabile

  • Cass. 11493/2018; Cass. 2108/2012

    Cass.11493/2018, Cass.2108/2012

    principio secondo cui, quando la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e idonee a sorreggerla, la confutazione di una sola rende inammissibili le censure sulle altre per sopravvenuto difetto di interesse

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e le scelte discrezionali del giudice di merito (es. valutazione della prova, affidamento delle perizie o della CTU) non sono sindacabili in Cassazione, salvo la presenza di vizî logico-giuridici evidenti nella motivazione
  • Una perizia di parte può essere ritenuta inidonea se è sommaria o priva di riscontri oggettivi; il giudice può escluderne valore probatorio se spiega con chiarezza le ragioni della sua valutazione
  • La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento discrezionale: il giudice deve motivare la scelta di non ordinarla o di non utilizzarla per sopperire a lacune probatorie, soprattutto su questioni tecniche rilevanti
  • La CTU non può sostituire l'onere della prova delle parti né essere impiegata per svolgere indagini esplorative volte a reperire elementi non allegati dalla parte stessa
  • Se la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome, l'eventuale accoglimento di una sola censura potrebbe non essere idoneo a determinare la cassazione dell'intera pronuncia
  • La mancata costituzione della parte resistente in Cassazione può influire sulla regolazione delle spese e sulla gestione formale del giudizio

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