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Circolare

Circolare numero 100 del 24-07-2012

Premessa; 1. Cumulo dei permessi; 2. Assistenza ad un familiare disabile residente in altra località; 3. Benefici a favore dei genitori che assistono un figlio disabile; 4. Fruizione dei permessi da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; 5. Rivedibilità del giudizio medico legale; 6. Assistenza prestata nei confronti di un familiare disabile lavoratore.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni operative sulla fruizione dei permessi e dei congedi per assistenza a familiari con disabilità grave, alla luce del d.lgs. 119/2011. Interviene su cumulo dei permessi, assistenza a familiari residenti lontano, regole per i genitori di figli disabili, part-time, rivedibilità del verbale medico-legale e assistenza a familiare disabile lavoratore. Viene anche aggiornata la modulistica.

Indicazioni operative sui permessi ex art. 33 legge 104/1992 e congedi per assistenza a disabili

Permessi e congedi per assistenza a disabili gravi: aggiornamento operativo

La circolare fornisce indicazioni operative aggiornate sui benefici previsti dall’art. 33 della legge n. 104/1992 e sugli istituti collegati, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18 luglio 2011, n. 119, entrato in vigore l’11 agosto 2011. Le istruzioni integrano e in parte modificano quanto già indicato con la circolare n. 45 del 1° marzo 2011, con particolare attenzione ai limiti al cumulo dei permessi, alla documentazione richiesta, alla fruizione da parte dei genitori di figli disabili, al trattamento del personale part-time, alla gestione della rivedibilità del verbale medico-legale e ai casi di assistenza a familiari disabili lavoratori.

Cumulo dei permessi per l’assistenza a più familiari

La circolare chiarisce che il d.lgs. n. 119/2011 restringe la possibilità di cumulare i permessi per assistere più soggetti disabili. In via generale, l’assistenza deve riguardare il coniuge e un parente o affine entro il primo grado.

La possibilità di cumulare i benefici per assistere anche un parente o affine entro il secondo grado è ammessa solo se ricorrono determinate condizioni riferite ai genitori o al coniuge del familiare disabile di secondo grado, e cioè:

  • abbiano compiuto 65 anni di età;
  • siano anch’essi affetti da patologie invalidanti;
  • siano deceduti;
  • siano mancanti.

In tali casi è possibile cumulare i permessi per assistere due parenti o affini di secondo grado. È inoltre precisato che il dipendente che fruisce dei benefici per assistere un familiare di terzo grado, nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle condizioni già illustrate nella circolare n. 45/2011, non può richiedere ulteriori permessi per assistere altri soggetti, salvo rinuncia ai benefici già concessi.

Assistenza a familiare disabile residente in altra località

Per i casi in cui il familiare disabile risieda in un comune distante più di 150 chilometri, calcolati sulla distanza stradale rispetto al luogo di residenza del lavoratore, la normativa richiede una prova del raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.

La documentazione giustificativa può consistere in:

  • titolo di viaggio, se si utilizza il mezzo pubblico;
  • ricevuta del pedaggio autostradale;
  • copia dell’estratto conto riassuntivo Telepass, se si utilizza il mezzo privato.

Qualora il dipendente non possa produrre un idoneo titolo di viaggio, può dimostrare l’effettiva assistenza mediante attestazione del medico curante del disabile oppure della struttura sanitaria presso la quale il familiare sia stato accompagnato per accertamenti o terapie.

Benefici per i genitori che assistono un figlio disabile

La circolare ribadisce che i permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza al medesimo familiare disabile in situazione di gravità. L’unica forma di fruizione alternativa è quella tra i genitori di un figlio disabile, che nell’arco dello stesso mese possono alternarsi, ma non cumulare, nell’utilizzo dei benefici.

Il d.lgs. n. 119/2011 ha inoltre sostituito il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. n. 151/2001, prevedendo che, per ogni minore disabile grave, la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale entro l’ottavo anno di vita del bambino. Il beneficio può essere fruito in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo complessivo di tre anni, comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, con retribuzione pari al 30%.

Il prolungamento decorre dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001. Restano fermi il requisito dell’assenza di ricovero a tempo pieno del figlio, salvo le eccezioni già richiamate dalla circolare n. 45/2011, e la nuova previsione secondo cui il prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 possono essere concessi anche quando la struttura sanitaria richieda la presenza del familiare assistente.

In coerenza con tale impostazione, l’eccezione è estesa anche ai permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, integrando le ipotesi già contemplate dalla circolare n. 45/2011.

La circolare dettaglia poi le combinazioni di fruizione possibili nello stesso mese:

  • per un figlio minore di tre anni: due ore di permesso orario giornaliero oppure un’ora al giorno per ciascun genitore, prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% fino a 36 mesi complessivi entro gli otto anni di età, fino a tre giorni mensili di permesso in totale tra i due genitori, oppure permessi orari nella misura minima di un’ora fino a 18 ore mensili complessive;
  • per un figlio tra tre e otto anni: prolungamento del congedo parentale retribuito al 30%, fino a tre giorni mensili di permesso in totale, oppure permessi orari fino a 18 ore mensili;
  • per un figlio di età superiore agli otto anni: fino a tre giorni mensili di permesso in totale oppure permessi orari fino a 18 ore mensili.

Viene ribadito che i benefici sono alternativi e non cumulativi tra i due genitori nell’arco del mese. Se uno o entrambi fruiscono del prolungamento del congedo parentale per alcuni giorni, nello stesso mese non possono richiedere né permessi orari né giornalieri. Resta invece possibile, in giorni diversi, il congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001. Nei giorni in cui un genitore utilizza uno dei benefici ex art. 33 per il figlio disabile, l’altro genitore può fruire del congedo parentale ordinario o del congedo per malattia del figlio.

È infine precisato che i dipendenti che, in base alla normativa previgente, abbiano già fruito del prolungamento del congedo retribuito al 30% senza esaurire il limite dei 36 mesi, possono continuare a utilizzare il beneficio entro gli otto anni di età del figlio fino al raggiungimento del tetto complessivo di 36 mesi, comprensivi del congedo ordinario.

Fruizione dei permessi nel rapporto di lavoro a tempo parziale

La circolare dedica una parte specifica al riproporzionamento dei permessi per i dipendenti con contratto part-time, distinguendo tra part-time verticale, orizzontale e misto.

Part-time verticale

Per il part-time verticale viene chiarito che la prestazione può essere organizzata in due modi:

  • attività concentrata in tutti i giorni lavorativi, ma solo in alcuni mesi dell’anno;
  • attività concentrata solo in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.

Nel primo caso il dipendente ha diritto ai benefici in misura intera nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa. Nel secondo caso il diritto ai permessi mensili va riconosciuto in misura ridotta, proporzionalmente alla riduzione della prestazione prevista nel mese di riferimento.

Part-time orizzontale

Il part-time orizzontale comporta un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi. I dipendenti disabili con part-time orizzontale fino a sei ore giornaliere hanno diritto, in alternativa, a:

  • un’ora di permesso giornaliero;
  • tre giorni di permesso mensile;
  • permessi orari mensili proporzionati alla percentuale di prestazione lavorativa.

Se la prestazione supera le sei ore giornaliere, il dipendente ha diritto, in alternativa ai benefici di cui sopra, a due ore di permesso giornaliero. Le stesse regole valgono anche per i lavoratori part-time orizzontale che fruiscono dei permessi per assistere un familiare disabile.

Part-time misto

Il part-time misto combina elementi del part-time verticale e orizzontale. La prestazione può essere concentrata in alcuni giorni o settimane del mese, con orario ridotto.

In questo caso:

  • i tre giorni di permesso mensile si calcolano sulla base della componente verticale;
  • i permessi orari di 18 ore si calcolano sulla base della componente orizzontale.

La circolare rinvia a uno schema riepilogativo allegato per la corretta applicazione delle regole nei diversi casi e affida agli operatori di segreteria la gestione delle tipologie di part-time nella procedura SAP di rilevazione presenze.

Rivedibilità del giudizio medico-legale

In presenza di un giudizio medico-legale soggetto a rivedibilità, se alla scadenza il dipendente non ha ancora ricevuto il nuovo verbale, pur avendo tempestivamente presentato richiesta di conferma alla sede INPS competente, la fruizione dei benefici si sospende.

Il dipendente può però presentare una nuova richiesta all’ufficio competente fin dal primo giorno successivo alla scadenza, allegando, a pena di irricevibilità, copia dell’istanza di conferma del riconoscimento della disabilità grave presentata entro la scadenza del precedente giudizio. In tal caso, la fruizione dei benefici può proseguire in via provvisoria fino all’emanazione del nuovo giudizio medico-legale.

Al momento della notifica del verbale definitivo, il dipendente deve trasmetterne immediatamente copia all’Amministrazione, che potrà effettuare controlli. Se il nuovo giudizio conferma la disabilità grave, le assenze fruite in via provvisoria nel periodo intermedio vengono ratificate. Se invece la Commissione non conferma la disabilità, la fruizione dei benefici cessa immediatamente e le assenze successive alla scadenza del precedente verbale vengono trasformate in ferie o imputate al giustificativo ANR secondo le modalità indicate nel messaggio n. 23254/2011.

La richiesta di fruizione provvisoria deve essere presentata esclusivamente con il modulo appositamente predisposto, con il quale il dipendente dichiara di essere consapevole delle conseguenze in caso di mancata conferma del giudizio.

Assistenza a familiare disabile lavoratore

La circolare supera l’impostazione secondo cui la fruizione dei permessi da parte del dipendente assistente coinciderebbe necessariamente con l’assenza del disabile dal lavoro. Richiamando l’interpello n. 30/2010 del Ministero del lavoro, afferma che il diritto ai benefici non può essere escluso a priori quando il familiare disabile svolge attività lavorativa nello stesso periodo.

Ne consegue che l’Amministrazione non può negare preventivamente l’autorizzazione ai permessi richiesti per assistere un familiare disabile lavoratore nelle giornate in cui questi sia impegnato al lavoro. La decisione è rimessa di volta in volta al dirigente responsabile, che deve valutare le necessità rappresentate e verificare se esse riguardino esigenze della vita quotidiana del disabile non soddisfacibili al di fuori dell’orario di lavoro del richiedente.

L’interessato deve attestare tali esigenze con dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Quando il disabile è assente dal lavoro per permesso ex lege n. 104/1992, malattia, ferie, aspettativa o altre cause analoghe, non occorre alcuna specifica valutazione né ulteriore giustificazione.

La circolare precisa inoltre che il dipendente impegnato nell’assistenza di un familiare disabile può cumulare nello stesso mese i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 con il congedo straordinario, alle stesse condizioni previste per i genitori di un figlio disabile, ma non nello stesso giorno. È richiamato anche il chiarimento della circolare n. 1/2012 della Funzione pubblica, secondo cui, nei casi di cumulo con ferie, aspettative, congedo straordinario o altri permessi, i permessi ex art. 33, comma 3, restano riconosciuti nella misura intera, senza riproporzionamento in base all’effettiva presenza.

Aggiornamento della modulistica

In conseguenza delle novità illustrate, la modulistica relativa ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 è stata aggiornata ed è disponibile sulla pagina Intranet della Direzione centrale risorse umane, sezione modulistica per i dipendenti. Nella stessa area sono pubblicati anche i modelli per la domanda di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, che sostituiscono quelli allegati alla circolare n. 28 del 28 febbraio 2012.

Punti principali

Cumulo dei permessi per assistere più familiari disabili

Il cumulo dei permessi è stato ristretto: l’assistenza può essere prestata al coniuge e a un parente/affine entro il primo grado. Il cumulo per assistere anche un parente o affine di secondo grado è ammesso solo se i genitori o il coniuge del disabile di secondo grado hanno più di 65 anni, oppure sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o mancanti. In questi casi è possibile cumulare i permessi per due parenti/affini di secondo grado. Chi assiste un familiare di terzo grado, nei casi consentiti, non può chiedere ulteriori permessi salvo rinuncia a quelli già concessi.

Assistenza a familiare residente oltre 150 km

Per i permessi fruiti per assistere un familiare residente in un comune distante oltre 150 km in linea stradale, il dipendente deve documentare il viaggio. La prova può essere data da titolo di viaggio, ricevuta del pedaggio autostradale o estratto conto Telepass; se ciò non è possibile, è ammessa un’attestazione del medico curante o della struttura sanitaria che ha ricevuto il disabile.

Genitori di figli disabili: alternanza tra istituti e prolungamento del congedo

Per lo stesso figlio disabile non può fruire dei benefici più di un lavoratore, salvo l’alternanza tra i genitori. La circolare chiarisce che i genitori possono alternarsi nel mese tra permessi orari, permessi giornalieri, prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% e, nei limiti previsti, congedo straordinario. Il prolungamento del congedo parentale spetta alla madre o, in alternativa, al padre fino agli 8 anni del bambino, per un massimo complessivo di 36 mesi comprensivi del congedo ordinario, con assenza di ricovero a tempo pieno salvo eccezioni. È inoltre ammesso il beneficio quando la presenza del familiare è richiesta dalla struttura sanitaria. Vengono precisate le combinazioni possibili per figli sotto i 3 anni, tra 3 e 8 anni e oltre 8 anni, nonché l’esclusione del cumulo nello stesso mese se si fruisce del prolungamento del congedo parentale.

Part-time e riproporzionamento dei permessi

Vengono chiarite le modalità di calcolo dei permessi per i dipendenti part-time verticale, orizzontale e misto. Nel verticale il beneficio può spettare interamente nei mesi di effettiva prestazione o ridursi se la prestazione è concentrata solo in alcune settimane o giorni del mese. Nell’orizzontale i dipendenti disabili con orario fino a 6 ore hanno diritto a 1 ora di permesso giornaliero o a 3 giorni mensili o al monte ore mensile proporzionato; oltre 6 ore giornaliere spetta in alternativa 2 ore. Nel misto, i giorni di permesso si calcolano sulla componente verticale e il monte ore sulla componente orizzontale. È richiamato l’obbligo di corretta gestione nella procedura SAP presenze.

Rivedibilità del giudizio medico-legale

Se alla scadenza del verbale medico-legale il nuovo giudizio non è ancora disponibile, la fruizione dei benefici si sospende, ma può essere richiesta la fruizione provvisoria allegando l’istanza tempestivamente presentata all’INPS entro la scadenza del verbale precedente. La fruizione provvisoria prosegue fino al nuovo giudizio; se la disabilità è confermata, le assenze sono ratificate, mentre se non è confermata i benefici cessano e le assenze successive sono trasformate in ferie o imputate al giustificativo ANR. È obbligatoria la presentazione immediata del verbale definitivo all’Amministrazione.

Assistenza a familiare disabile lavoratore e cumulo con altri istituti

La fruizione dei permessi non può essere esclusa solo perché il disabile assistito svolge attività lavorativa. La concessione va valutata caso per caso dal dirigente, sulla base delle esigenze rappresentate e della possibilità di soddisfarle fuori dall’orario di lavoro del richiedente. Se il disabile è assente dal lavoro per ferie, malattia, permesso, aspettativa o simili, non è richiesta alcuna ulteriore giustificazione. È inoltre ammesso il cumulo nello stesso mese con congedo straordinario, purché non negli stessi giorni. La circolare informa infine dell’aggiornamento della modulistica disponibile in Intranet.

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