Circolare numero 101 del 25-07-2012
Premessa 1. Soggetti beneficiari 2. Periodi di sospensione 3. Domanda di pagamento dei contributi sospesi 4. Modalità di versamento 5. Ritardato versamento dei contributi a seguito di interruzione delle utenze di elettricità, acqua e gas
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la proroga del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti da specifiche calamità atmosferiche verificatesi tra il 2011 e il 2012 in alcune province e comuni di Liguria, Toscana, Basilicata, Puglia e Sicilia. Indica chi può beneficiare della misura, quali periodi contributivi sono sospesi, come presentare domanda di pagamento dilazionato o di versamento senza sanzioni per chi ha subito ulteriori impedimenti, e quali sono le modalità e i termini di pagamento, inclusi rateizzazione, importo minimo per rata e scadenze straordinarie.
Proroga e rateizzazione dei contributi INPS per eventi atmosferici straordinari del 2011
Proroga dei contributi previdenziali e assistenziali per eventi atmosferici straordinari
La circolare disciplina gli effetti dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4024 del 5 luglio 2012, adottata in attuazione dell’articolo 29, commi 15 e 15-bis, del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14. L’intervento riguarda la proroga e la gestione dei versamenti contributivi per i soggetti colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in diverse aree del territorio nazionale.
Ambito territoriale degli eventi considerati
La misura interessa i soggetti colpiti dagli eventi verificatisi:
- nel mese di ottobre 2011 nelle province di La Spezia e Massa Carrara;
- tra il 4 e l’8 novembre 2011 nelle province di Genova e Livorno;
- nel mese di marzo 2011 nel comune di Ginosa;
- tra il 18 febbraio e il 1° marzo 2011 nella provincia di Matera;
- il 22 novembre 2011 nella provincia di Messina.
Soggetti beneficiari
I destinatari della proroga sono esclusivamente i soggetti indicati negli elenchi allegati all’ordinanza, purché abbiano subito:
- il fermo della propria attività economica;
- un’ordinanza di sgombero da parte dell’autorità comunale competente;
- un provvedimento di sgombero o evacuazione dalla propria abitazione.
Rientrano tra i beneficiari:
- i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e del lavoro domestico;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti e soggetti assimilati).
Il beneficio può essere riconosciuto solo se la data di inizio dell’attività è anteriore agli eventi atmosferici indicati.
Periodi di sospensione e contributi interessati
La circolare individua i contributi previdenziali e assistenziali oggetto di differimento in relazione alla scadenza legale di versamento. I periodi sono i seguenti:
- dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 per le province di La Spezia e Massa Carrara;
- dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per le province di Genova e Livorno;
- dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 per il comune di Ginosa;
- dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Matera;
- dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per la provincia di Messina.
Domanda di pagamento dilazionato
Per la corretta gestione del beneficio, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di pagamento dilazionato alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.
Le sedi INPS devono verificare preventivamente che il richiedente sia effettivamente incluso negli elenchi allegati all’OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012. Gli elenchi sono consultabili sul sito della Gazzetta Ufficiale, nella n. 161 del 12 luglio 2012, sezione Supplementi Ordinari, dove è pubblicata l’ordinanza con i cinque allegati regionali:
- Regione Basilicata, 11 pagine;
- Regione Liguria, suddivisa in 5 elenchi;
- Regione Puglia, 9 pagine;
- Regione Sicilia, 62 pagine;
- Regione Toscana, 38 pagine.
Per agevolare l’estrazione degli elenchi, la circolare richiama il riepilogo degli allegati disponibile come allegato 3.
Modalità di versamento e rateizzazione
L’OPCM n. 4024 consente il versamento dei contributi differiti a decorrere dal 16 luglio 2012 in un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza applicazione di oneri accessori.
Poiché la pubblicazione dell’ordinanza è avvenuta il 12 luglio 2012, la circolare precisa che il primo pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2012, versando contestualmente le prime due rate, relative a luglio e agosto.
Sono inoltre previste le seguenti regole:
- ogni rata non può essere inferiore a 50 euro;
- se l’importo della singola rata scende sotto tale soglia, il numero massimo di rate deve essere rideterminato;
- chi non intende avvalersi della rateizzazione in sei rate, oppure chi deve restituire un importo inferiore a 100 euro, deve versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 20 agosto 2012.
Il pagamento deve avvenire mediante modello F24. La circolare anticipa che seguirà un apposito messaggio operativo con le istruzioni di versamento.
Divieto di rimborso e disciplina dei ritardi per impedimenti ulteriori
La circolare ricorda che l’articolo 29, comma 15, del d.l. n. 216/2011 esclude espressamente il rimborso di quanto già versato.
Viene poi richiamato l’articolo 2, comma 2, dell’OPCM n. 4024, secondo cui ai soggetti compresi negli elenchi che, a causa dell’interruzione della viabilità o della sospensione delle utenze di elettricità, acqua e gas per almeno quindici giorni, non abbiano effettuato tempestivamente i versamenti di contributi e premi assicurativi, non si applicano sanzioni e interessi se il pagamento è eseguito entro il 16 luglio 2012.
Se, per oggettiva impossibilità, tale termine non è stato rispettato, i soggetti interessati possono effettuare il versamento in unica soluzione, senza sanzioni né oneri accessori, entro il 16 ottobre 2012. A tal fine devono:
- presentare apposita domanda entro 30 giorni dall’emanazione della circolare;
- allegare una dichiarazione che attesti il mancato versamento per interruzione della viabilità o sospensione di elettricità, acqua e gas per almeno 15 giorni, conseguenti agli eventi richiamati nell’OPCM 4024.
Anche per tale fattispecie il pagamento con modello F24 sarà oggetto di successive istruzioni operative, così come la gestione del recupero del credito.
Aspetti operativi finali
La circolare si limita a definire il quadro applicativo della proroga, i requisiti soggettivi, i periodi interessati e le modalità di pagamento o di domanda. Per gli aspetti tecnici di compilazione del modello F24 e per la gestione amministrativa del recupero dei crediti rinvia a un successivo messaggio operativo dell’Istituto.
Punti principali
Proroga del versamento dei contributi
In attuazione dell’art. 29, commi 15 e 15-bis, del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, l’OPCM n. 4024 del 5 luglio 2012 ha disposto la proroga al 16 luglio 2012 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i soggetti colpiti dagli eventi atmosferici indicati nella circolare.
Soggetti beneficiari
La proroga spetta esclusivamente ai soggetti inclusi negli elenchi allegati all’ordinanza, che abbiano subito il fermo dell’attività economica oppure siano stati destinatari di ordinanza di sgombero o evacuazione. Rientrano tra i beneficiari i datori di lavoro privati, anche agricoli e domestici, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla gestione separata. Il beneficio è riconoscibile solo se la data di inizio attività è anteriore agli eventi atmosferici considerati.
Periodi contributivi sospesi
Sono differiti i contributi con scadenza legale di versamento compresa nei seguenti periodi: dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 per La Spezia e Massa Carrara; dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per Genova e Livorno; dal 1° marzo 2011 al 30 giugno 2012 per Ginosa; dal 18 febbraio 2011 al 30 giugno 2012 per Matera; dal 22 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per Messina.
Domanda per il pagamento dilazionato
I soggetti interessati devono presentare domanda di pagamento dilazionato alla sede INPS competente entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. Le sedi devono verificare preliminarmente l’inclusione del richiedente negli elenchi dell’OPCM n. 4024 consultabili sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2012 e sul relativo Supplemento Ordinario con i cinque allegati regionali.
Modalità di versamento e rateizzazione
I contributi differiti possono essere versati dal 16 luglio 2012 in massimo sei rate mensili di pari importo, senza oneri accessori. Poiché la pubblicazione dell’ordinanza è avvenuta il 12 luglio, il primo pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2012 versando le prime due rate (luglio e agosto). Ogni rata non può essere inferiore a 50 euro; se ciò avviene, il numero massimo di rate va rideterminato. Chi non si avvale della dilazione o deve restituire meno di 100 euro paga in unica soluzione entro il 20 agosto 2012. Il pagamento va effettuato con modello F24 e seguiranno istruzioni operative specifiche.
Esclusione del rimborso e casi di ulteriore impedimento
L’art. 29, comma 15, del d.l. n. 216/2011 esclude il rimborso di quanto già versato. Inoltre, l’OPCM n. 4024 prevede che, per i soggetti che non abbiano potuto effettuare tempestivamente i versamenti a causa dell’interruzione della viabilità o della sospensione di elettricità, acqua e gas per almeno 15 giorni, non si applicano sanzioni e interessi se il pagamento avviene entro il 16 luglio 2012. Se tale termine non è stato rispettato per oggettiva impossibilità, il versamento in unica soluzione può essere effettuato entro il 16 ottobre 2012, previa domanda entro 30 giorni dalla circolare e dichiarazione attestante l’impedimento.
Recupero del credito e istruzioni operative
Per il pagamento tramite F24 e per la gestione del recupero del credito rinviato al versamento omesso, la circolare prevede la successiva emanazione di un messaggio operativo con le istruzioni applicative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 lug 2012Circolare numero 100 del 24-07-2012
- Circolare · 27 lug 2012Circolare numero 102 del 27-07-2012
- Circolare · 30 lug 2012Circolare numero 103 del 30-07-2012
- Circolare · 18 lug 2012Circolare numero 97 del 18-07-2012
- Circolare · 18 lug 2012Circolare numero 98 del 18-07-2012
- Circolare · 18 lug 2012Circolare numero 99 del 18-07-2012
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →