Circolare numero 97 del 18-07-2012
La Banca Centrale Europea con la decisione del 5 luglio 2012 ha ridotto di 25 punti base il tasso di riferimento che, pertanto, con decorrenza dall’11 luglio 2012 è pari allo 0,75%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione BCE del 5 luglio 2012, con decorrenza dall’11 luglio 2012, che riduce il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) allo 0,75%. Conseguentemente aggiorna il tasso di dilazione e differimento al 6,75% e rimodula le sanzioni civili ex art. 116 della legge n. 388/2000. Vengono inoltre precisate le misure ridotte applicabili nelle procedure concorsuali, tenendo conto del confronto con il tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2012.
Riduzione del TUR allo 0,75% e nuovi tassi per dilazione, differimento e sanzioni civili
Riduzione del TUR e aggiornamento di interessi e sanzioni contributive
La circolare dà attuazione alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 5 luglio 2012, che ha ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) di 25 punti base, fissandolo allo 0,75% con decorrenza dall’11 luglio 2012. La modifica produce effetti diretti sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento dei contributi e sulla misura delle sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse applicabile alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e relative sanzioni civili, nonché l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento, è stabilito nella misura del 6,75% annuo.
La circolare precisa che:
- la nuova misura si applica alle rateazioni per le quali il piano di ammortamento sia emesso a decorrere dall’11 luglio 2012;
- i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati;
- nei casi di differimento autorizzato del versamento, il tasso del 6,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.
Sanzioni civili ordinarie ex art. 116, legge n. 388/2000
La riduzione del TUR determina anche l’aggiornamento delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui al comma 8, lettera a), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali, dunque al 6,25% annuo.
La medesima misura del 6,25% annuo si applica anche all’ipotesi di cui al comma 8, lettera b), secondo periodo.
Resta invece fermo il regime più gravoso dell’evasione contributiva previsto dal comma 8, lettera b), primo periodo: in tale caso la sanzione civile continua a essere pari al 30% annuo, con il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
La stessa misura del 6,25% annuo si applica anche ai casi disciplinati dal comma 10 dell’art. 116, relativi ai ritardi o omissioni dovuti a oggettive incertezze interpretative successivamente riconosciute.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
La circolare richiama la disciplina interna sulle procedure concorsuali, fondata sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002.
In tali ipotesi:
- per la fattispecie di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione ridotta è calcolata al TUR;
- per l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), la sanzione è pari al TUR aumentato di due punti.
È però precisato che la riduzione non può scendere sotto la misura dell’interesse legale, in applicazione dell’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996. Di conseguenza, se il TUR è inferiore al tasso legale, la sanzione ridotta minima coincide con il tasso legale, mentre quella per l’ipotesi di evasione non può essere inferiore al tasso legale maggiorato di due punti.
Poiché dall’11 luglio 2012 il TUR risulta inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la circolare stabilisce che:
- per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), la sanzione ridotta è pari al 2,50% annuo;
- per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), la sanzione ridotta è pari al 2,75% annuo.
Coordinamento con la normativa richiamata
La circolare richiama, a supporto della disciplina degli interessi di dilazione e differimento, le disposizioni dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, come modificato dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996.
Richiama inoltre, per le sanzioni civili, l’art. 116 della legge n. 388/2000 e, per le procedure concorsuali, l’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996.
Sostituzione della precedente circolare
La presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 94/2012.
Punti principali
Aggiornamento del TUR e decorrenza
La BCE ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento, che dall’11 luglio 2012 è pari allo 0,75%. Tale variazione incide sia sugli interessi di dilazione e differimento dei contributi previdenziali sia sulla misura delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.
Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e l’interesse dovuto in caso di differimento del termine di versamento sono fissati al 6,75% annuo. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni per le quali il piano di ammortamento sia emesso a decorrere dall’11 luglio 2012; i piani già emessi e notificati non vengono modificati. Nei casi di autorizzazione al differimento, il tasso del 6,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di giugno 2012.
Sanzioni civili ordinarie
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,25% annuo. La stessa misura del 6,25% si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo. Per l’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, resta ferma la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. Anche per il comma 10 dell’art. 116 la sanzione è pari al 6,25% annuo.
Procedure concorsuali e sanzioni ridotte
Nelle procedure concorsuali, per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è calcolata al TUR; per l’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), è pari al TUR aumentato di due punti. Tuttavia, se il TUR scende sotto il tasso legale, la riduzione non può essere inferiore al tasso legale. Poiché dall’11 luglio 2012 il TUR (0,75%) è inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2012, la sanzione ridotta per la lett. a) è pari al 2,50% annuo, mentre per la lett. b) è pari al 2,75% annuo.
Sostituzione della precedente circolare
La circolare annulla e sostituisce la circolare n. 94/2012.
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