Circolare numero 103 del 30-07-2012
1. Premessa2. Disposizioni organizzative 2.1 Giudizi di secondo grado relativi al contenzioso pendente alla data del 1° ottobre 2012 2.2 Giudizi relativi al contenzioso instaurato a decorrere dalla data del 1° ottobre 20123. Ruolo delle Direzioni regionali4. Modifiche procedurali5. Attività di Formazione 6. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’estensione della rappresentanza e difesa dell’INPS da parte dei funzionari amministrativi anche ai giudizi di secondo grado in materia di invalidità civile, alla luce delle modifiche normative introdotte nel 2012. Definisce le modalità organizzative, la ripartizione tra funzionari Inv. Civ. e Avvocatura, la gestione dei procedimenti pendenti e nuovi, il ruolo delle Direzioni regionali, le modifiche procedurali su SISCO, gli adempimenti relativi ai dati del personale e le attività formative e di monitoraggio. Le disposizioni operative decorrono dal 1° ottobre 2012.
Gestione del contenzioso di invalidità civile in secondo grado e uso dei funzionari amministrativi
Gestione del contenzioso di invalidità civile in secondo grado e utilizzo dei funzionari amministrativi
La circolare definisce l'assetto organizzativo e procedurale per la gestione del contenzioso in materia di invalidità civile alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2011 e nel 2012. In particolare, chiarisce in quali casi l'Istituto può continuare ad avvalersi dei funzionari amministrativi anche nel secondo grado di giudizio, e in quali casi la rappresentanza e difesa restano riservate all'Avvocatura territoriale.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si fonda sull'art. 10, comma 6, della legge n. 248/2005, che ha consentito all'INPS di affidare ai funzionari amministrativi la rappresentanza e difesa nel contenzioso in materia di invalidità civile, inizialmente limitatamente ai procedimenti di primo grado. Successivamente:
- il d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, ha introdotto l'art. 445-bis c.p.c., rendendo obbligatorio l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e prestazioni ex artt. 1 e 2 della legge n. 222/1984;
- la legge n. 183/2011 ha stabilito l'inappellabilità delle sentenze che definiscono l'eventuale giudizio di merito successivo all'ATPO;
- il d.l. n. 5/2012, conv. in legge n. 35/2012, ha modificato l'art. 10, comma 6, della legge n. 248/2005, prevedendo che nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità l'INPS sia rappresentato e difeso dai propri dipendenti, con esclusione del giudizio di cassazione.
In conseguenza di tali innovazioni, l'Istituto ha emanato la circolare n. 168/2011 e, con la presente, fornisce indicazioni operative univoche per l'utilizzo dei funzionari amministrativi nei giudizi di secondo grado. Le disposizioni organizzative decorrono dal 1° ottobre 2012.
Criteri generali per il giudizio di appello
Per ragioni di economicità e di contenimento degli oneri di missione, i giudizi di secondo grado sono attribuiti alle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte d'Appello.
Nel giudizio di appello in materia di invalidità civile la circolare distingue tra:
- contenzioso passivo: l'Istituto può essere rappresentato e difeso dai Funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'Appello;
- contenzioso attivo: la rappresentanza e difesa è affidata esclusivamente ai professionisti legali dell'Avvocatura distrettuale.
Procedimenti pendenti alla data del 1° ottobre 2012
Per i giudizi di primo grado in materia di invalidità civile pendenti alla data del 1° ottobre 2012 e già affidati ai funzionari Inv. Civ., il secondo grado è gestito secondo il criterio generale sopra descritto. In particolare:
- il contenzioso passivo può essere affidato ai funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'Appello;
- il contenzioso attivo è trattato dai professionisti legali;
- gli avvocati curano anche gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla medesima data;
- gli avvocati curano gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado già in carico agli Uffici legali al 1° ottobre 2012.
L'U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi che ha seguito il primo grado deve trasmettere tempestivamente alla struttura che gestisce il secondo grado il fascicolo di causa e tutti gli atti e documenti necessari per una difesa efficace.
Procedimenti instaurati dal 1° gennaio 2012 e gestione "a regime"
Per i procedimenti giudiziari instaurati dal 1° gennaio 2012 opera, a regime, per le controversie in cui sia in discussione esclusivamente il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito successivo all'ATPO.
In tale ambito:
- i Funzionari Inv. Civ. seguono i procedimenti fino alla definizione della fase di ATPO;
- l'eventuale giudizio di merito, in caso di contestazione dell'ATPO, è curato unicamente dall'Avvocatura territoriale competente.
Giudizi di primo grado non preceduti da ATPO e contenzioso di secondo grado
Dal 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. curano anche la rappresentanza e difesa dell'Istituto nei giudizi di primo grado non preceduti da ATPO, compresi, a titolo esemplificativo:
- i giudizi conseguenti alla mancata esecuzione del decreto di omologa per carenza dei requisiti amministrativi;
- i giudizi derivanti dall'interruzione del pagamento delle provvidenze;
- le richieste di provvedimenti cautelari.
Per tali giudizi è nuovamente consentita, dalla stessa data e in parziale modifica del messaggio n. 5776 del 2 aprile 2012, l'acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC.
I professionisti legali garantiscono la rappresentanza e difesa dell'Istituto nel contenzioso attivo di secondo grado relativo ai giudizi sopra indicati e, per la specialità del rito, negli eventuali giudizi di opposizione a:
- decreti ingiuntivi;
- atti di precetto;
- atti di pignoramento;
quando abbiano ad oggetto provvidenze economiche, accessori e spese legali in materia di invalidità civile.
Ruolo delle Direzioni regionali
La circolare attribuisce alle Direzioni regionali un ruolo centrale nella scelta delle strutture in cui attivare l'opzione organizzativa per l'impiego dei funzionari amministrativi.
Le Direzioni regionali devono:
- valutare i carichi di lavoro gravanti sugli Uffici;
- sentire i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale;
- individuare, con propria determinazione, le strutture territoriali sedi di Corte d'Appello presso le quali attivare l'opzione;
- informare la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
La valutazione deve tenere conto delle criticità prevedibili e dei benefici attesi, anche in considerazione della maggiore complessità professionale e organizzativa del giudizio di appello rispetto al primo grado.
Modifiche procedurali su SISCO e rilevazione delle risorse
La procedura SISCO viene adeguata per consentire la gestione del contenzioso di invalidità civile secondo il nuovo assetto organizzativo.
In particolare:
- i giudizi affidati ai Funzionari amministrativi Inv.Civ. sono incardinati nel settore SISCO-IC;
- i giudizi affidati agli Avvocati sono incardinati nel settore SISCO-CO.
Quando la Direzione regionale ha adottato la determinazione per attivare l'opzione gestionale, l'amministratore della sede abilita la gestione del contenzioso nel settore SISCO-IC per i Funzionari amministrativi Inv. Civ.
La circolare prevede inoltre che le Direzioni regionali trasmettano alla DCPCG l'elenco dei funzionari impiegati nella difesa dell'Istituto ai sensi della circolare n. 93/2009, in formato Excel contenente sede, matricola e cognome-nome. Tali funzionari saranno attribuiti a uno specifico CIC (xxxx3206) per consentirne la rilevazione puntuale e il successivo trattamento della presenza nell'ambito delle misure di produzione.
Formazione dei funzionari amministrativi
Per garantire un impiego ottimale dei Funzionari amministrativi Inv. Civ. nella gestione del contenzioso di secondo grado, i Direttori regionali devono organizzare interventi formativi sul territorio, previa valutazione dello stato di professionalizzazione raggiunto dai funzionari e d'intesa con i Coordinatori distrettuali con funzione di coordinamento regionale.
I piani formativi devono essere comunicati alla Direzione centrale Risorse Umane e tutti i corsi regionali devono essere denominati esattamente: "Funzionari Inv.Civ.: la gestione del contenzioso".
Supporto e monitoraggio centrale
La Direzione generale assicura, come di consueto, monitoraggio, verifica, supporto e affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali per garantire la corretta applicazione delle nuove disposizioni operative.
Per richieste di informazioni e chiarimenti le sedi possono utilizzare l'indirizzo GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La circolare richiama l'art. 10, comma 6, della legge n. 248/2005, che consente all'Istituto di farsi rappresentare e difendere dai funzionari amministrativi nei giudizi di primo grado in materia di invalidità civile. Vengono poi richiamati l'art. 38 del d.l. n. 98/2011, che introduce l'art. 445-bis c.p.c. sull'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio, la legge n. 183/2011 che rende inappellabili le sentenze sul successivo giudizio di merito, e il d.l. n. 5/2012 conv. in legge n. 35/2012, che estende la difesa dei dipendenti INPS anche al secondo grado, con esclusione del giudizio di cassazione. Le nuove disposizioni organizzative sono operative dal 1° ottobre 2012.
Criteri generali per il secondo grado
Per ragioni di economicità e di migliore impiego delle risorse, i giudizi di secondo grado sono affidati alle Direzioni provinciali dei capoluoghi sede di Corte d'Appello. Nei giudizi di appello in materia di invalidità civile, il contenzioso passivo può essere seguito dai funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'Appello, mentre il contenzioso attivo deve essere seguito esclusivamente dai professionisti legali dell'Avvocatura distrettuale.
Gestione dei giudizi pendenti al 1° ottobre 2012
Per i giudizi di primo grado pendenti alla data del 1° ottobre 2012 e già affidati ai funzionari Inv. Civ., il secondo grado segue il criterio generale: il contenzioso passivo può essere affidato ai funzionari Inv. Civ. della Direzione provinciale del capoluogo sede di Corte d'Appello, mentre quello attivo è trattato dai professionisti legali. Gli avvocati curano inoltre gli appelli relativi alle sentenze di primo grado già depositate alla stessa data e gli appelli passivi relativi ai giudizi di primo grado in carico agli Uffici legali. L'U.O. Gestione organizzativa ricorsi amministrativi deve trasmettere tempestivamente alla struttura che segue il secondo grado il fascicolo di causa e tutti gli atti e documenti necessari.
Gestione dei nuovi procedimenti dal 1° ottobre 2012
Per i procedimenti instaurati dal 1° gennaio 2012 opera, per le cause in cui sia controverso solo il requisito sanitario, il grado unico per il giudizio di merito dopo l'ATPO. I funzionari Inv. Civ. seguono i procedimenti fino alla definizione della fase di accertamento tecnico preventivo; l'eventuale giudizio di merito, in caso di contestazione dell'ATPO, è curato esclusivamente dall'Avvocatura territoriale competente. Dal 1° ottobre 2012 i funzionari Inv. Civ. curano anche i giudizi di primo grado non preceduti da ATPO, come quelli per mancata esecuzione del decreto di omologa, interruzione del pagamento delle provvidenze o richieste cautelari, nonché l'eventuale contenzioso passivo di secondo grado. Da tale data è nuovamente consentita l'acquisizione dei ricorsi di primo grado nel SISCO-IC. I professionisti legali seguono il contenzioso attivo di secondo grado relativo a tali giudizi e gli eventuali giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramento concernenti provvidenze economiche, accessori e spese legali in materia di invalidità civile.
Ruolo delle Direzioni regionali
Le Direzioni regionali, sulla base dei carichi di lavoro e sentiti i Coordinatori distrettuali con funzioni di coordinamento regionale, devono individuare con propria determinazione le strutture territoriali sedi di Corte d'Appello presso le quali attivare l'opzione organizzativa che consente l'impiego dei funzionari amministrativi. La scelta deve tenere conto delle criticità prevedibili e dei benefici attesi, in coerenza con il ruolo di governo organizzativo attribuito alle Direzioni regionali. Le Direzioni regionali informano la Direzione Centrale Organizzazione e la Direzione Centrale Pianificazione e controllo di gestione.
Modifiche procedurali e censimento delle risorse
La procedura SISCO viene implementata per gestire il contenzioso di invalidità civile secondo quanto previsto dalla circolare: i giudizi affidati ai funzionari amministrativi sono incardinati nel settore SISCO-IC, mentre quelli affidati agli avvocati nel settore SISCO-CO. Quando la Direzione regionale attiva l'opzione gestionale, l'amministratore della sede abilita la gestione nel settore SISCO-IC. Inoltre, le Direzioni regionali devono inviare alla DCPCG l'elenco dei funzionari impiegati nella difesa dell'Istituto, in formato Excel con sede, matricola e cognome-nome, ai fini dell'attribuzione a uno specifico CIC (xxxx3206) per la rilevazione della presenza e il trattamento nell'ambito delle misure di produzione.
Formazione e supporto centrale
Per favorire l'impiego ottimale dei funzionari amministrativi nei giudizi di secondo grado, i Direttori regionali, previa valutazione del livello di professionalizzazione raggiunto, organizzano interventi formativi sul territorio d'intesa con i Coordinatori distrettuali e ne informano la Direzione centrale Risorse Umane. Tutti i corsi regionali devono essere denominati "Funzionari Inv.Civ.: la gestione del contenzioso". La Direzione generale svolge attività di monitoraggio, verifica, supporto e affiancamento alle strutture territoriali; per richieste di chiarimenti è indicato l'indirizzo GestioneContenzioso.DCOrg@inps.it.
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