Circolare numero 98 del 18-07-2012
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012, ha emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’art.40 comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma. Con la presente circolare vengono adeguate alle sopra citate direttive ministeriali le indicazioni fornite alle Sedi con la circolare n.47 del 27 marzo 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 40 del DPR n. 445/2000 dopo la riforma introdotta dalla legge n. 183/2011, con particolare riguardo ai certificati destinati all’estero, ai certificati da produrre nei fascicoli delle cause giudiziarie e al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Viene precisato che il divieto di utilizzare certificati tra pubbliche amministrazioni opera solo nei rapporti tra amministrazioni italiane, mentre per l’estero va apposta una dicitura diversa. Per il DURC si conferma la natura certificativa del documento, l’acquisizione d’ufficio da parte delle amministrazioni nei lavori pubblici e l’uso preferenziale dei canali telematici e della PEC.
Chiarimenti su certificati per l’estero, certificati in sede giudiziaria e disciplina del DURC
Certificati per l’estero, uso giudiziario e DURC
La circolare aggiorna le istruzioni già fornite con la Circolare n. 47 del 27 marzo 2012 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, richiamando i chiarimenti resi dal Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione con le circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012. L’intervento riguarda tre ambiti: il rilascio di certificati destinati all’estero, l’utilizzabilità dei certificati nei procedimenti giudiziari e la disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Certificati rilasciati per l’estero
La riforma introdotta dall’art. 15 della legge n. 183/2011 ha previsto che sui certificati sia apposta, a pena di nullità, la dicitura standard: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". La circolare chiarisce tuttavia che il divieto opera solo nei rapporti tra amministrazioni italiane, poiché il D.P.R. n. 445/2000 non si applica alle pubbliche amministrazioni straniere.
Di conseguenza, quando il privato richiede un certificato da produrre a un soggetto privato residente all’estero oppure a un’amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, la dicitura ordinaria deve essere sostituita con la formula: "Ai sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero".
La stessa regola vale nei casi in cui le sedi debbano trattare domande di pensione o richieste di estratto contributivo presso istituzioni estere che, per riconoscere benefici previsti dalle proprie legislazioni nazionali o per definire la pratica, richiedano certificazioni italiane specifiche, come lo stato di famiglia o l’estratto dell’atto di nascita. In tali ipotesi le certificazioni rilasciate al privato con la dicitura per l’estero possono essere acquisite dalla sede solo per la successiva trasmissione all’ente estero mediante i formulari di collegamento usualmente utilizzati.
Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
Per i certificati destinati ai fascicoli processuali, la circolare esclude l’applicazione della dicitura di inutilizzabilità prevista dall’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. La ragione è che tale disposizione opera nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, mentre gli uffici giudiziari, nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, non possono essere assimilati a tali amministrazioni.
La circolare richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito come le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione abbiano efficacia certificativa e probatoria solo in specifiche procedure amministrative, ma non in sede giurisdizionale. Nel processo civile resta quindi ferma la regola dell’onere della prova.
Disciplina del DURC
La parte centrale della circolare è dedicata al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Viene ribadito che il DURC ha natura certificativa, in quanto contiene le caratteristiche previste dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 445/2000, ed è qualificabile come dichiarazione di scienza con valore probatorio, assistita da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., fino a querela di falso.
La circolare richiama inoltre l’art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che definisce il DURC come il certificato attestante contestualmente la regolarità dell’operatore economico rispetto agli adempimenti verso INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile. Sulla base di tali elementi, si conclude che al DURC si applicano integralmente i principi del D.P.R. n. 445/2000. Le medesime considerazioni vengono estese anche al certificato di agibilità delle imprese dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS e, in generale, alle attestazioni di regolarità contributiva.
Acquisizione d’ufficio e lavori pubblici
La circolare evidenzia che l’art. 44-bis del D.P.R. n. 445/2000, introdotto dalla legge n. 183/2011, stabilisce che le informazioni sulla regolarità contributiva siano acquisite d’ufficio o verificate ai sensi dell’art. 71 dalle amministrazioni procedenti, nel rispetto della normativa di settore.
Nel settore dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, l’art. 14, comma 6-bis, del DL n. 5/2012, convertito dalla legge n. 35/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di acquisire d’ufficio il DURC con le modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Ne deriva che il documento non può essere consegnato dal privato all’amministrazione, ma deve essere richiesto direttamente dall’ente procedente agli organismi competenti al rilascio.
Per i lavori pubblici l’acquisizione deve avvenire con tempestività, sia nella fase di gara sia in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e possibili responsabilità erariali in capo al dipendente pubblico incaricato della richiesta. È inoltre ricordato che, secondo la nota congiunta INPS/INAIL del 26 gennaio 2012, le imprese possono verificare l’inoltro della richiesta di DURC da parte delle amministrazioni tramite una funzione di consultazione disponibile sul sito sportellounicoprevidenziale.it.
Modalità operative di richiesta e rilascio
Il Ministero invita a utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio online dello sportello unico previdenziale per la richiesta del DURC. È inoltre raccomandato l’impiego della PEC in fase di output da parte degli istituti previdenziali, anche per effetto delle indicazioni già rese operative dall’INPS con il messaggio Hermes n. 7255 del 27 aprile 2012.
La circolare sottolinea che l’utilizzo dei canali telematici consente risparmi di risorse economiche e amministrative e una riduzione dei tempi di conclusione del procedimento. Quando il DURC è rilasciato d’ufficio, deve recare obbligatoriamente la dicitura: "rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio".
Punti principali
Certificati rilasciati per l’estero
La dicitura ordinaria di divieto di produzione alle pubbliche amministrazioni si applica solo nei rapporti tra amministrazioni italiane. Quando il certificato è richiesto per essere prodotto a un privato residente all’estero o a un’amministrazione di un Paese diverso dall’Italia, sul documento deve essere apposta la formula "Ai sensi dell’art.40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero". Le certificazioni così rilasciate possono essere utilizzate dalle sedi solo per la trasmissione all’ente estero tramite i consueti formulari di collegamento.
Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
La circolare precisa che il divieto di apporre la dicitura di inutilizzabilità presso le pubbliche amministrazioni opera solo nei rapporti tra amministrazioni e non si estende agli uffici giudiziari quando svolgono attività giurisdizionale. In sede processuale le dichiarazioni sostitutive non hanno efficacia certificativa o probatoria, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata, restando ferma la disciplina dell’onere della prova nel processo civile.
Natura e disciplina del DURC
Il DURC è qualificato come documento a carattere certificativo e rientra tra gli atti di certificazione o attestazione con fede privilegiata. Per questo motivo si applicano integralmente i principi del DPR n. 445/2000, nonché le regole richiamate dall’art. 6 del DPR n. 207/2010. Lo stesso orientamento viene esteso anche al certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo iscritte alla gestione ex ENPALS e, in generale, alle attestazioni di regolarità contributiva.
Acquisizione d’ufficio del DURC nei lavori pubblici
Nel settore dei lavori pubblici e privati dell’edilizia le amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis, del DL n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012. Il documento non deve quindi essere consegnato dal privato all’amministrazione procedente. Nei lavori pubblici l’acquisizione d’ufficio deve avvenire tempestivamente sia in fase di gara sia nella fase successiva, per evitare ritardi nei pagamenti e possibili responsabilità erariali. Le imprese possono inoltre verificare l’inoltro della richiesta tramite il sito sportellounicoprevidenziale.it.
Modalità di richiesta e rilascio del DURC
La richiesta deve essere effettuata, salvo casi eccezionali motivati, tramite il servizio online dello sportello unico previdenziale. Gli istituti previdenziali sono invitati a usare la PEC in fase di output, in modo da ridurre costi, tempi e oneri amministrativi. Quando il DURC è rilasciato d’ufficio deve riportare obbligatoriamente la dicitura "rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio".
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