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Circolare

Circolare numero 99 del 18-07-2012

La legge 214/2011 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché degli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Istruzioni operative e contabili.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 21, del DL n. 201/2011 per gli iscritti ad alcune gestioni previdenziali confluite nel FPLD e per il personale di volo. Vengono indicati i soggetti obbligati, la misura del contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, il periodo di vigenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, nonché le modalità operative per i datori di lavoro tramite l’applicazione INPS e la compilazione del flusso UNIEMENS. Sono inoltre riportate le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi e i conti contabili istituiti per la rilevazione del contributo.

contributo di solidarietà per iscritti a particolari gestioni previdenziali

Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, DL 201/2011

La circolare illustra la disciplina applicativa del contributo di solidarietà introdotto per il riequilibrio finanziario di alcune gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. L’intervento riguarda esclusivamente i lavoratori iscritti alle gestioni individuate dalla norma e non tratta, se non per rinvio, la posizione dei pensionati già disciplinata da precedente messaggio.

Quadro normativo e finalità

La base normativa è rappresentata dall’art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione prevede un contributo di solidarietà con finalità di concorso equo al riequilibrio finanziario dei Fondi interessati.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella Tabella A del decreto, purché alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a cinque anni nelle medesime gestioni.

Le gestioni interessate sono:

  • ex Fondo trasporti;
  • ex Fondo elettrici;
  • ex Fondo telefonici;
  • ex INPDAI;
  • Fondo volo.

Misura del contributo e periodo di applicazione

Il contributo è fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile ed è posto esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti. Il prelievo è dovuto, in presenza dei presupposti, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

Obbligo di versamento e applicazione informatica

Poiché si tratta di lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento incombe ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Considerate le difficoltà di verifica, in capo ai datori di lavoro, dei requisiti soggettivi e in particolare dell’anzianità contributiva al 31/12/1995, l’INPS ha predisposto un’applicazione che individua i lavoratori per i quali il contributo è dovuto.

Nel sito INPS, nel percorso "Servizi per Aziende e Consulenti", è stato attivato il servizio "Lavoratori con contrib. straord. (DL 201/2011)", accessibile previa autenticazione. Inserendo la matricola aziendale, il datore di lavoro visualizza l’elenco dei lavoratori in carico alla posizione contributiva per i quali è dovuto il contributo, con indicazione di:

  • codice fiscale;
  • cognome;
  • nome;
  • tipo lavoratore;
  • periodo di debenza del contributo, espresso con i campi Dal/Al.

La pagina consente anche di:

  • visualizzare l’anagrafica aziendale;
  • ricercare un soggetto tramite le prime sei cifre del codice fiscale;
  • scaricare l’elenco in formato CSV compatibile con Excel;
  • esportare la pagina in PDF per la stampa.

Compilazione UNIEMENS per il periodo corrente

Per il versamento corrente, i datori di lavoro devono valorizzare il flusso UNIEMENS con il nuovo codice causale "M240", avente il significato di "Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)". Deve inoltre essere indicato l’importo del contributo dello 0,50% calcolato sull’imponibile individuato secondo le istruzioni procedurali richiamate dalla circolare.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per il versamento relativo a periodi già trascorsi è previsto il codice causale "M241", con significato "Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)". In questo caso devono essere riportati:

  • l’imponibile sul quale è stata calcolata la contribuzione arretrata;
  • l’importo del contributo.

Se il lavoratore non è più in forza presso l’azienda, negli elementi richiesti va indicato il valore 0.

La regolarizzazione, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, può essere effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile del contributo di solidarietà sono istituiti specifici conti per le gestioni interessate:

  • FPV22181, per la gestione assicurativa del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
  • FPU22181, per la gestione assicurativa del personale dell’Enel e delle aziende elettriche private già iscritto al soppresso Fondo di previdenza;
  • FPX22181, per la gestione assicurativa del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso Fondo di previdenza;
  • FPY22181, per la gestione assicurativa dei dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI;
  • VLR22181, per il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, gestione assicurativa a ripartizione.

I conti di nuova istituzione sono riepilogati nell’allegato n. 2.

Punti principali

Ambito normativo e finalità

La disciplina deriva dall’art. 24, comma 21, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La finalità è contribuire in modo equo al riequilibrio finanziario dei Fondi interessati.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali indicate nella Tabella A del decreto, purché al 31 dicembre 1995 abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva nelle stesse gestioni. Le gestioni interessate sono: ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex INPDAI e Fondo volo.

Misura e durata del contributo

Il contributo di solidarietà è pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ed è posto esclusivamente a carico dei lavoratori iscritti. È dovuto, al ricorrere dei presupposti, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

Modalità operative per i datori di lavoro

Poiché i lavoratori sono dipendenti, l’obbligo di versamento compete ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218. L’INPS ha predisposto un’applicazione che consente ai datori di lavoro di individuare i soggetti interessati, superando le difficoltà di verifica dei requisiti, in particolare dell’anzianità contributiva al 31/12/1995.

Applicazione INPS per l’individuazione dei lavoratori

Nel sito INPS, nel menu "Servizi per Aziende e Consulenti", è disponibile il servizio "Lavoratori con contrib. straord. (DL 201/2011)", accessibile previa autenticazione. Inserendo la matricola aziendale, si ottiene l’elenco dei lavoratori in carico per i quali è dovuto il contributo, con indicazione di codice fiscale, cognome, nome, tipo lavoratore e periodo di debenza (Dal/Al). Sono inoltre disponibili funzioni per visualizzare l’anagrafica aziendale, cercare un soggetto tramite le prime sei cifre del codice fiscale, scaricare l’elenco in CSV ed esportare la pagina in PDF.

Compilazione UNIEMENS per il periodo corrente

Per il versamento corrente del contributo, il flusso UNIEMENS deve essere compilato con il nuovo codice causale "M240", con significato "Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)". Deve essere indicato l’importo del contributo dello 0,50% calcolato sull’imponibile riportato nell’elemento previsto dalla procedura.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Per i periodi già trascorsi si utilizza il codice causale "M241", con significato "Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (0.50%)". Va indicato l’imponibile su cui è stata calcolata la contribuzione arretrata e l’importo del contributo; se il lavoratore non è più in forza, negli elementi richiesti va indicato il valore 0. La regolarizzazione può essere effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile del contributo sono istituiti specifici conti per ciascuna gestione: FPV22181, FPU22181, FPX22181, FPY22181 e VLR22181, rispettivamente riferiti al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, al personale Enel e aziende elettriche private già iscritto al soppresso fondo, al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia già iscritto al soppresso fondo, ai dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI e al Fondo volo. I conti di nuova istituzione sono riepilogati nell’allegato n. 2.

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