Ordinanza n. 1557/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della determinazione del Settore Polizia Municipale n. 66 del 16/4/2026 (n. 265 del 16/4/2026 del registro generale), con cui si respinge l’istanza presentata dalla Capri Sightseeing s.r.l. di ammissione al provvedimento per la turnazione degli autobus n.c.c. per l’anno 2026; b) in parte qua, dell’ordinanza del medesimo Settore n. 110 del 22/4/2026, di assegnazione dei pass agli operatori ammessi alla turnazione; c) del comma 5 dell’art. 5, in parte qua e per quanto possa occorrere, del Regolamento Comunale per il servizio di N.C.C. con autobus, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14/3/2014 e in seguito modificato dapprima con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/3/2017, e da ultimo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/5/2024; d) delle note prot. nn. 6793/2026, 8018/2026 e 8225/2026 del Settore Polizia Municipale; e) della nota del Comune prot. n. 8903 del 30/3/2026 di preavviso di rigetto; f) nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; e per l'accertamento del diritto della ricorrente all’inserimento nella turnazione degli autobus N.C.C. per l’anno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla turnazione degli autobus NCC per l’anno 2026 e, in parte qua, assegnazione dei pass agli operatori ammessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione del Settore Polizia Municipale che ha respinto la sua istanza di ammissione alla turnazione degli autobus NCC per l’anno 2026, nonché l’ordinanza di assegnazione dei pass agli operatori ammessi, il regolamento comunale sul servizio NCC con autobus, alcune note istruttorie e il preavviso di rigetto. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’inserimento nella turnazione e, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati. Dal testo emerge che le censure contestavano la legittimità dell’esclusione e, almeno implicitamente, la disciplina regolamentare applicata; non sono specificati ulteriori motivi di ricorso articolati in dettaglio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo esame, ha ritenuto che le censure non presentassero elementi di fondatezza sufficienti a integrare il fumus boni iuris. In particolare, l’esclusione appariva legittimamente fondata sulle previsioni dell’art. 5 del regolamento comunale, alle quali la società non avrebbe prestato sufficiente attenzione durante il procedimento amministrativo. Inoltre, le previsioni regolamentari non apparivano manifestamente illogiche o sproporzionate, considerando le specifiche esigenze del Comune di Capri relative alla tutela della circolazione e all’ordinato svolgimento del servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 5 del Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. con autobus
La disciplina regolamentare è stata ritenuta, in sede cautelare, idonea a fondare l’esclusione della società e non manifestamente illogica o sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della circolazione e di ordinato svolgimento del servizio.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con esito negativo quanto alla sussistenza di elementi di fondatezza idonei a giustificare la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando, a un primo esame, le censure non presentano elementi di fondatezza sufficienti a integrare il fumus boni iuris.
- La disciplina comunale del servizio di noleggio con conducente può stabilire condizioni per l’ammissione alla turnazione quando esse siano correlate alle specifiche esigenze locali di tutela della circolazione e di ordinato svolgimento del servizio, purché non risultino manifestamente illogiche o sproporzionate.
- L’inosservanza o la mancata adeguata considerazione, da parte dell’operatore, delle prescrizioni regolamentari applicabili durante il procedimento amministrativo può legittimare il diniego di ammissione alla turnazione.
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