Cassazione Civile, Ordinanza n. 25848/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto una provincia chiedendo il pagamento di compensi professionali per attività difensiva svolta in un giudizio conclusosi con transazione; in via subordinata aveva chiesto l'indennizzo per arricchimento senza causa. La controversia di merito verteva sia sulla validità del rapporto di patrocinio nei confronti di un ente pubblico, sia sulla determinazione del valore della lite ai fini tariffari, sia sul riconoscimento di un compenso ulteriore per l'attività stragiudiziale di conciliazione. Dopo un primo giudizio sfavorevole, la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio e la Corte territoriale, in sede di rinvio, aveva liquidato al difensore circa 30.000 euro per onorari, oltre spese e diritti, escludendo però ulteriori maggiorazioni. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava violazione delle norme tariffarie e dei criteri di determinazione del valore della causa, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il giudizio presupposto come avente ad oggetto soltanto il rilascio di immobili e un credito per redditi non percepiti, mentre esso riguardava anche accertamenti su proprietà e uso di immobili e domande restitutorie e risarcitorie per importi molto più elevati; con il secondo denunciava violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme tariffarie per non avere la Corte di rinvio riconosciuto un compenso aggiuntivo per l'attività stragiudiziale connessa alla conciliazione. L'amministrazione provinciale resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel dichiarare inammissibile, perché non riproposta in appello, l'eccezione fondata su una convenzione del 1995 che prevedeva, per giudizi di valore superiore a 200 milioni di lire, il pagamento di onorari corrispondenti ai minimi tariffari; secondo la provincia, tale questione era rilevabile d'ufficio e avrebbe dovuto essere esaminata nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente la nullità della procura rilasciata al secondo difensore del ricorrente. Ha poi rigettato il ricorso principale: ha ritenuto infondato il primo motivo perché la qualificazione della domanda nel giudizio presupposto come domanda personale di rilascio e risarcimento era stata correttamente compiuta dal giudice di merito, non censurabile in cassazione, e perché il ricorso non rispettava adeguatamente il requisito di specificità; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte di rinvio non aveva violato l'art. 384 c.p.c. e aveva comunque già riconosciuto una voce di compenso per l'attività di conciliazione, oltre a mancare, nel ricorso, una specifica dimostrazione dell'assenza di complementarità tra attività giudiziale e stragiudiziale. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale della provincia, affermando che la questione relativa alla convenzione del 1995 sui minimi tariffari era una questione rilevabile anche d'ufficio e che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminarla nel merito, accertandone la validità. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto del ricorso incidentale e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale, nel regime anteriore alla l. n. 69 del 2009, deve essere rilasciata con le forme tassative previste dalla norma; se non è conferita in calce o a margine del ricorso o del controricorso, occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione degli elementi essenziali del giudizio.
art. 384 c.p.c.
La sentenza di rinvio è vincolata ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione; nel caso concreto non vi è stata violazione perché la precedente cassazione aveva affermato solo il principio della forma scritta del contratto di patrocinio con l'ente pubblico.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e dettagliato gli elementi di fatto e gli atti processuali rilevanti; il richiamo generico o frammentario non soddisfa l'onere di specificità.
art. 346 c.p.c.
La Corte ha distinto tra eccezioni in senso stretto e questioni rilevabili d'ufficio, escludendo che il mancato richiamo espresso in appello impedisse l'esame nel merito della convenzione tariffaria.
art. 12 c.p.c.
Ai fini del valore della causa, quando l'azione è qualificata come personale, il valore può coincidere con l'importo della domanda patrimoniale principale formulata nel giudizio.
art. 15 c.p.c.
È stata esclusa la sua applicazione in ragione della qualificazione dell'azione come personale e non reale.
art. 6 d.m. 585/1994
Richiamato dal ricorrente come norma tariffaria per contestare il criterio di valore adottato nella liquidazione dei compensi.
art. 2 d.m. 585/1994
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione al compenso dovuto per l'attività professionale e alla disciplina tariffaria applicabile.
art. 13 d.p.r. 115/2002
comma 1-quater; art. 1-bis
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso principale.
Massime di principio
- La qualificazione e interpretazione della domanda spetta al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo del merito della ricostruzione fattuale.
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della causa va determinato sulla base della domanda così come concretamente proposta; quando convivono una domanda di valore determinato e una di valore indeterminato, occorre applicare i criteri tariffari previsti per il relativo scaglione, senza poter sostituire in cassazione una diversa ricostruzione dei fatti se il ricorso non è specifico.
- L'attività difensiva svolta per favorire una conciliazione o transazione può costituire prestazione professionale riconoscibile, ma il relativo compenso va verificato alla luce della tariffa applicabile e della concreta complementarità con l'attività giudiziale già remunerata.
- Nel ricorso per cassazione l'onere di specificità impone di riportare in modo puntuale gli atti e i passaggi processuali decisivi; il richiamo generico a documenti o a frammenti testuali non consente il controllo di legittimità.
- Una questione che attenga alla validità di una pattuizione tariffaria e che sia rilevabile d'ufficio deve essere esaminata dal giudice anche se la parte non l'abbia espressamente riproposta in appello, quando il fatto fondante risulti già dagli atti di causa.
- La procura speciale per il giudizio di cassazione, nel regime anteriore alla riforma del 2009, è soggetta a rigorosi requisiti formali e non può essere validamente conferita in forme diverse da quelle tassativamente previste se non incorporata nel ricorso o nel controricorso.
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