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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16433/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rescissione del giudicato avverso la sentenza di condanna confermata in appello (ordinanza 04/10/2023). Si assumeva che la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia (in quanto la notifica sarebbe stata eseguita presso il difensore d'ufficio) avesse determinato una incolpevole misconoscenza del processo di secondo grado, giustificando la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. In subordine si prospettava una questione di illegittimità costituzionale (art. 3 Cost.) con riferimento alle disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 (richiamando anche art.85 del decreto).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 629-bis, nella formulazione applicabile ratione temporis, richiede la prova di una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo per tutta la sua durata: nel caso di specie si trattava invece di mancata conoscenza soltanto del giudizio di appello. Per il vizio dedotto (mancata citazione per l'appello) il rimedio corretto è la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p., quando la mancata citazione integri caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito la partecipazione al processo; non è possibile ricondurre la richiesta di rescissione al rimedio della restituzione in termini, essendo rimedi di diversa natura. La questione di illegittimità costituzionale delle norme transitorie richiamate (d.lgs. n.150/2022, art.89 comma 1) è stata dichiarata manifestamente infondata in ragione della discrezionalità del legislatore e della compatibilità razionale della disciplina transitoria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo... qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo

    Richiede che l'incolpevole mancata conoscenza riguardi l'intera durata del processo: la norma non è idonea a giustificare la rescissione del giudicato quando l'ignoranza riguardi soltanto il giudizio di appello.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La mancata citazione per il giudizio di appello, se dovuta a caso fortuito o forza maggiore che abbia impedito la partecipazione, giustifica la restituzione nel termine per impugnare (restitutio in integrum), che è il rimedio corretto e non la rescissione del giudicato.

  • d.lgs. n.150 del 2022 (disposizioni transitorie, art.89 comma 1)

    La previsione transitoria che limita l'applicazione delle nuove disposizioni sugli effetti dell'assenza ai procedimenti pendenti secondo i termini indicati è compatibile con la discrezionalità legislativa e non manifesta irragionevolezza; la relativa censura costituzionale è stata ritenuta infondata.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente per asserita violazione del principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della proporzionalità e ragionevolezza della scelta legislativa.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. richiede una "incolpevole mancata conoscenza" dell'intera celebrazione del processo: non è lo strumento adeguato per contestare la mancata notifica relativa solo al giudizio di appello.
  • La mancata notifica del decreto di citazione per l'appello, quando abbia impedito la partecipazione per caso fortuito o forza maggiore, può essere rimediata con la restituzione nel termine (art. 175 c.p.p.); è importante proporre tempestivamente tale rimedio e documentare la causa impeditiva.
  • Non è possibile 'riconvertire' una domanda di rescissione in una domanda di restituzione nel termine: i due rimedi hanno natura e presupposti diversi e vanno valutati distintamente.
  • Le censure di illegittimità costituzionale contro norme transitorie richiamate dalla difesa incontrano l'alto grado di deferenza della Corte alla discrezionalità del legislatore; occorre dimostrare manifesta arbitrarietà per ottenere accoglimento.
  • Prassi difensiva consigliata in situazioni analoghe: documentare tempestivamente il cambio di difensore ed eventuali tentativi di notifica; conservare ogni prova di mancata comunicazione; valutare subito la restituzione in termini piuttosto che la rescissione del giudicato; agire entro i termini processuali e raccogliere prove di caso fortuito/forza maggiore.

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