Sentenza del 14/12/2016 n. 25685 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che avevano confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 1997 e 1998, riguardanti IVA, IRPEF, IRAP e addizionale regionale. Ha denunciato la violazione degli artt. 41 e 38 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente il reddito utilizzando qualunque elemento probatorio e presunzioni semplici. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente svalutato gli elementi presuntivi utilizzati, tra cui l'attività esercitata, la disponibilità di beni immobili e mobili e la movimentazione finanziaria, confondendoli con i criteri di calcolo del reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due procedimenti per connessione, ha accolto entrambi i ricorsi dell'Agenzia delle entrate, ha cassato le sentenze della CTR e ha rinviato i giudizi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi indicati dalla Corte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente l'importo delle imposte dovute, ma ha stabilito che l'accertamento induttivo non poteva essere respinto per le ragioni adottate dalla CTR.
Norme richiamate
Art. 41 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
In caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria può determinare induttivamente il reddito utilizzando qualunque elemento probatorio disponibile.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche
La Corte ha precisato che, nell'ipotesi di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare anche presunzioni semplici non necessariamente dotate dei requisiti ordinariamente previsti dall'art. 38, comma 3.
Art. 2697 del codice civile
Una volta fornita dall'Ufficio una prova presuntiva legittima della pretesa tributaria, spetta al contribuente dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Gli elementi noti possono essere utilizzati per inferire i fatti ignoti oggetto dell'accertamento, purché siano logicamente idonei a sostenere la ricostruzione del reddito.
Massime di principio
- Quando il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere con accertamento induttivo e utilizzare una pluralità di elementi, anche presuntivi, senza essere vincolata esclusivamente ai dati contabili.
- La disponibilità di beni, attività economiche e movimentazioni finanziarie può costituire base presuntiva per ricostruire il reddito, anche se tali elementi non determinano automaticamente l'importo esatto dell'imposta.
- Il contribuente deve contrastare concretamente gli indizi dell'Amministrazione dimostrando l'origine non reddituale delle somme o dei beni e fornendo elementi alternativi attendibili; la mera contestazione dei criteri di calcolo può non essere sufficiente.
- Occorre distinguere tra gli elementi presuntivi che dimostrano l'esistenza di una maggiore capacità reddituale e i criteri utilizzati per quantificarla: il giudice deve valutare entrambi separatamente.
- Il rinvio della sentenza non equivale alla definitiva conferma dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il merito, applicando le regole sull'onere della prova e valutando la consistenza concreta delle presunzioni.
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