Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6795/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla regolamentazione delle spese: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente le spese processuali e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catania per un nuovo esame e per la nuova regolamentazione delle spese anche nel presente grado. Il resto dell'ordinanza è stato confermato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Catania che aveva compensato integralmente le spese processuali a fronte dell'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nell'interesse del ricorrente. Il ricorrente contestava la compensazione delle spese per violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e per carenza di motivazione, rilevando la totale soccombenza della controparte ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 92 cod. proc. civ.

    Il principio richiede che la compensazione delle spese sia adeguatamente motivata e non sia disposta automaticamente in presenza di chiara soccombenza; la Corte ha richiamato l'analogia applicabile al caso di specie.

  • art. 541, comma 2, cod. proc. pen.

    Nell'ambito penale la compensazione a carico della parte civile è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ha esteso analogicamente questo principio al caso di compensazione delle spese civili quando la controparte è totalmente soccombente.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018

    Richiamata come riferimento per la lettura aggiornata dell'art. 92 cod. proc. civ.; la Corte di Cassazione ha applicato gli effetti di tale pronuncia nella valutazione della compensazione delle spese.

  • Cass. Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021 (Rv. 282110-01)

    Precedente giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui la compensazione delle spese è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni e che è applicabile in casi analoghi; utilizzato dalla Corte per motivare l'annullamento relativo alle spese.

Massime di principio

  • Quando una parte pubblica (es. Ministero) risulta totalmente soccombente, il giudice non dovrebbe disporre la compensazione delle spese senza fornire motivazione specifica e documentata.
  • La compensazione delle spese è un'eccezione e richiede "gravi ed eccezionali" ragioni; in loro assenza la regola è la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.
  • In mancanza di una motivazione adeguata sulla compensazione, la decisione relativa alle spese può essere annullata in sede di legittimità con rinvio per nuovo esame.
  • Le corti devono richiamare e applicare gli orientamenti costituzionali e di legittimità (es. sentenza Corte cost. n. 77/2018 e giurisprudenza di legittimità) nel valutare la legittimità della compensazione; le parti interessate dovrebbero sollevare specifiche deduzioni sulle spese in tutte le fasi del processo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.