Cassazione Penale, Sentenza n. 6795/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento alla regolamentazione delle spese: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente le spese processuali e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catania per un nuovo esame e per la nuova regolamentazione delle spese anche nel presente grado. Il resto dell'ordinanza è stato confermato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Catania che aveva compensato integralmente le spese processuali a fronte dell'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione nell'interesse del ricorrente. Il ricorrente contestava la compensazione delle spese per violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. e per carenza di motivazione, rilevando la totale soccombenza della controparte ministeriale.
Norme richiamate
art. 92 cod. proc. civ.
Il principio richiede che la compensazione delle spese sia adeguatamente motivata e non sia disposta automaticamente in presenza di chiara soccombenza; la Corte ha richiamato l'analogia applicabile al caso di specie.
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Nell'ambito penale la compensazione a carico della parte civile è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni; la Corte ha esteso analogicamente questo principio al caso di compensazione delle spese civili quando la controparte è totalmente soccombente.
Sentenza Corte costituzionale n. 77 del 2018
Richiamata come riferimento per la lettura aggiornata dell'art. 92 cod. proc. civ.; la Corte di Cassazione ha applicato gli effetti di tale pronuncia nella valutazione della compensazione delle spese.
Cass. Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021 (Rv. 282110-01)
Precedente giurisprudenziale che conferma il principio secondo cui la compensazione delle spese è consentita solo per gravi ed eccezionali ragioni e che è applicabile in casi analoghi; utilizzato dalla Corte per motivare l'annullamento relativo alle spese.
Massime di principio
- Quando una parte pubblica (es. Ministero) risulta totalmente soccombente, il giudice non dovrebbe disporre la compensazione delle spese senza fornire motivazione specifica e documentata.
- La compensazione delle spese è un'eccezione e richiede "gravi ed eccezionali" ragioni; in loro assenza la regola è la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.
- In mancanza di una motivazione adeguata sulla compensazione, la decisione relativa alle spese può essere annullata in sede di legittimità con rinvio per nuovo esame.
- Le corti devono richiamare e applicare gli orientamenti costituzionali e di legittimità (es. sentenza Corte cost. n. 77/2018 e giurisprudenza di legittimità) nel valutare la legittimità della compensazione; le parti interessate dovrebbero sollevare specifiche deduzioni sulle spese in tutte le fasi del processo.
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