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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07380/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società aveva stipulato nel 2012 due contratti di appalto/lavoro con un’altra società per l’assiematura, saldatura, movimentazione e carico di alcune paratoie. Successivamente la committente emetteva una fattura per il recupero dei costi sostenuti per lavorazioni che, secondo la causale indicata, erano state affidate ma non eseguite dalla controparte. La contribuente, nel modello IVA, chiedeva il rimborso dell’IVA esposta in quella fattura. L’Ufficio negava il rimborso sul presupposto che la fattura non si riferisse a cessioni di beni o prestazioni di servizi, mancando il presupposto oggettivo IVA ex artt. 2 e 3 d.P.R. 633/1972. Il ricorso della contribuente contro il diniego veniva respinto in primo grado, ma accolto in appello dalla CTR, che riteneva dovuto il rimborso. L’Agenzia ricorreva in cassazione con un solo motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 3 e violazione dell’art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. 633/1972, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato come prestazione imponibile ciò che era invece un addebito di costi/risarcimento correlato all’inadempimento contrattuale, e quindi estraneo alla base imponibile IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il solo motivo dell’Agenzia. Ha affermato che non vi era una prestazione di servizi resa verso corrispettivo ai sensi dell’art. 3 d.P.R. 633/1972, ma un mero recupero di costi sostenuti dalla committente per far eseguire da terzi lavorazioni non svolte dalla controparte inadempiente. La fattura, quindi, aveva natura risarcitoria/di penalità per inadempimento e ricadeva nell’ambito dell’art. 15 d.P.R. 633/1972, con conseguente irrilevanza ai fini della base imponibile IVA. La sentenza d’appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte"

    La norma richiede un nesso di corrispettività e una prestazione resa in dipendenza del rapporto contrattuale; non vi rientra un addebito di costi conseguente all’inadempimento e sganciato dall’esecuzione di una prestazione contrattuale.

  • art. 15, comma 1, n. 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, interessi moratori e penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento non concorrono alla base imponibile IVA; il recupero dei costi per prestazioni non eseguite è stato ricondotto a tale paradigma.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata veicolata come falsa applicazione di norme di diritto in materia IVA.

  • artt. 2 e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati dall’Ufficio per negare il presupposto oggettivo dell’IVA, in quanto la fattura non era relativa a cessioni di beni o prestazioni di servizi.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la prestazione imponibile presuppone una vera prestazione di servizi resa verso corrispettivo e in dipendenza del contratto; manca tale requisito quando la somma fatturata rappresenta il recupero di costi sopportati dal creditore a causa dell’inadempimento altrui.
  • Le somme richieste a titolo di ristoro per lavorazioni non eseguite o per spese sostenute per sostituire l’inadempiente hanno natura risarcitoria o assimilabile a penalità per inadempimento e restano fuori dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 633/1972.
  • La mera esposizione dell’IVA in fattura e il suo pagamento non sono sufficienti, da soli, a trasformare un importo risarcitorio in corrispettivo imponibile; rileva la sostanza economico-giuridica dell’operazione.
  • In caso di contestazione della debenza dell’IVA su somme addebitate come recupero di costi, può venire in rilievo l’onere di provare la detraibilità dell’IVA assolta a monte, se la questione sia posta in termini civilistici tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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