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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41663/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un'azienda sanitaria locale per ottenere il ristoro di danni asseritamente derivanti da reato nei confronti di più soggetti. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte la decisione di primo grado, riconoscendo il risarcimento soltanto verso alcuni convenuti e per un importo inferiore a quello richiesto. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel testo dell'ordinanza non sono riportati analiticamente i singoli motivi, ma risulta che il ricorso insisteva, in sostanza, sulla risarcibilità del danno non patrimoniale anche in favore di un ente pubblico e sulla possibilità di liquidazione equitativa del danno. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato prima l'assenza di prova del rituale perfezionamento della notifica nei confronti di alcuni intimati e, comunque, l'inammissibilità del ricorso per totale omissione dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., requisito non surrogabile dalla mera trascrizione dei dispositivi delle sentenze penali e civili o da generici riferimenti ai 'fatti di causa'.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, da un lato, la mancata prova del rituale perfezionamento della notifica nei confronti di alcuni intimati; dall'altro, e in via comunque autonoma e assorbente, ha ravvisato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per totale omissione dell'esposizione sommaria dei fatti di causa e del fatto processuale. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato previsto dalla norma

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    impone, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, comprensiva del fatto sostanziale e processuale, così da consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza dover attingere ad altre fonti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una sintetica ma completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la mancanza di tale esposizione integra inammissibilità.
  • Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è soddisfatto dalla sola trascrizione dei dispositivi delle sentenze di merito o dalla formulazione astratta dei motivi, se non consente alla Corte di comprendere la vicenda controversa e le questioni effettivamente decise.
  • In sede di legittimità, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche per difetti preliminari di notifica verso alcuni intimati e, indipendentemente da ciò, per carenze strutturali del contenuto-forma del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e gli intimati non svolgono difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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