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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11888/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una società aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano un proprio ex dipendente chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, assumendo che, nell'ambito di un contratto con un fornitore per l'implementazione di un software, il lavoratore avesse negoziato e sottoscritto clausole contrattuali gravemente sfavorevoli, con conseguente esposizione della società a esborsi economici superiori al preventivato. Il convenuto aveva eccepito che pendeva già davanti al Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, un giudizio promosso dallo stesso dipendente per impugnare il licenziamento intimatogli, licenziamento fondato anche sulle medesime condotte. Il Tribunale di Milano aveva ravvisato una continenza ex art. 39 c.p.c. e dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Trapani. Con il regolamento necessario di competenza, la società ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che la causa risarcitoria si fondava su una condotta diversa da quella posta a base della contestazione disciplinare e dell'impugnazione del licenziamento: in particolare, nel giudizio milanese si contestava l'accettazione di clausole contrattuali irragionevoli e onerose, mentre nel giudizio trapanese si addebitava al lavoratore di non aver previsto e ottenuto dal fornitore un impegno di assistenza e manutenzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura sulla continenza. Ha affermato che, ai fini dell'art. 39 c.p.c., la continenza ricorre anche in caso di parziale coincidenza delle causae petendi o di interdipendenza logico-giuridica tra le cause, quando le questioni di una causa costituiscono presupposto necessario dell'altra o quando entrambe derivano dal medesimo rapporto negoziale e la decisione dell'una interferisce sull'altra. Nel caso concreto, sia l'azione risarcitoria della società sia l'impugnazione del licenziamento traevano origine dal medesimo rapporto di lavoro e dal comportamento asseritamente colposo del dipendente nella vicenda negoziale con il fornitore; la diversa formulazione delle contestazioni non eliminava tale identità sostanziale. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di continenza, rigettato il ricorso e dichiarato la competenza del Tribunale di Trapani in funzione di giudice del lavoro. Ha inoltre disposto che le spese fossero regolate nel giudizio definitivo e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La continenza può sussistere non solo in presenza di identità di soggetti e di causae petendi con differenza quantitativa del petitum, ma anche quando vi sia coincidenza parziale delle causae petendi o un rapporto di interdipendenza logico-giuridica tra le cause, tale che la decisione dell'una interferisca sull'altra.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente solo per la richiesta di interessi al saggio previsto dalla norma; non è oggetto di autonoma decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Ai fini della continenza ex art. 39 c.p.c. non è necessaria l'identità perfetta delle domande: è sufficiente una coincidenza anche solo parziale delle causae petendi, quando le controversie siano legate da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica o da un rapporto di interdipendenza.
  • La continenza può essere ravvisata anche se le parti allegano in modo formalmente diverso i fatti costitutivi delle rispettive domande, quando il nucleo storico-fattuale e il comportamento imputato siano sostanzialmente il medesimo.
  • Quando una controversia sull'impugnazione del licenziamento e una domanda risarcitoria del datore di lavoro derivano entrambe dal medesimo rapporto di lavoro e dal medesimo fatto contestato al dipendente, la valutazione sulla legittimità del licenziamento può incidere sulla responsabilità e sul danno dedotto nell'altra causa.
  • Nel giudizio di legittimità sulla competenza, la Corte conferma la declaratoria di continenza se il giudice di merito ha correttamente valorizzato la comune matrice negoziale e fattuale delle domande contrapposte.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiLitisconsorzio necessario

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