Cassazione Penale, Sentenza n. 32035/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per tre motivi: (1) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo errore di calcolo della Corte d'appello nel computo dei giorni di sospensione (la Corte aveva ritenuto la prescrizione al 29/3/2024 ma, correttamente calcolando i giorni di sospensione, il termine era già decorso al momento della sentenza del 7/11/2023); (2) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per mancato rinvio dell'udienza su richiesta per motivi di salute documentati; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto concerne la prescrizione: ha rilevato errori nel calcolo del termine estintivo (periodo di sospensione correttamente pari a 318 giorni, non 349) e ha dichiarato che la prescrizione del reato era intervenuta prima della pronuncia d'appello (estintiva maturata il 7/9/2023 ovvero, anche considerando l'errato computo, l'8/10/2023). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le statuizioni sulla domanda risarcitoria della parte civile sono state confermate poiché non impugnate. Sentenza resa il 26/06/2024.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Il ricorrente deduceva la violazione per mancato rinvio dell'udienza per motivi di salute; tuttavia la Corte di cassazione non ha deciso il merito di questa doglianza essendosi pronunciata sull'intervenuta prescrizione (motivi assorbiti).
Prescrizione (calcolo del termine estintivo)
termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi
La Corte ha operato il calcolo della prescrizione sommando il termine massimo alla durata della sospensione delle udienze; ritenuto corretto il computo con sospensione di 318 giorni, la prescrizione è maturata al 7/9/2023 e quindi precedente alla sentenza di appello del 7/11/2023, comportando l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione dettagliata ai giorni di sospensione: un errore anche relativamente breve nel computo può determinare l'intervenuta estinzione del reato.
- Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato e i restanti motivi vengono normalmente assorbiti.
- Le questioni procedurali (es. mancato rinvio per motivi di salute ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.) possono essere rilevanti, ma se la prescrizione decide la controversia vengono lasciate assorbite e non valutate nel merito.
- Le statuizioni civili (risarcitorie) non vengono automaticamente invalidate dall'annullamento ai soli effetti penali e restano operative se non impugnate.
- In situazioni analoghe conviene verificare e documentare con precisione i periodi di sospensione e le date udienza (conservare certificati e provvedimenti di rinvio) poiché la correttezza del computo dei termini è spesso decisiva.
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