Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32035/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per tre motivi: (1) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo errore di calcolo della Corte d'appello nel computo dei giorni di sospensione (la Corte aveva ritenuto la prescrizione al 29/3/2024 ma, correttamente calcolando i giorni di sospensione, il termine era già decorso al momento della sentenza del 7/11/2023); (2) violazione dell'art. 420-ter c.p.p. per mancato rinvio dell'udienza su richiesta per motivi di salute documentati; (3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto concerne la prescrizione: ha rilevato errori nel calcolo del termine estintivo (periodo di sospensione correttamente pari a 318 giorni, non 349) e ha dichiarato che la prescrizione del reato era intervenuta prima della pronuncia d'appello (estintiva maturata il 7/9/2023 ovvero, anche considerando l'errato computo, l'8/10/2023). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. I restanti motivi sono stati assorbiti. Le statuizioni sulla domanda risarcitoria della parte civile sono state confermate poiché non impugnate. Sentenza resa il 26/06/2024.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Il ricorrente deduceva la violazione per mancato rinvio dell'udienza per motivi di salute; tuttavia la Corte di cassazione non ha deciso il merito di questa doglianza essendosi pronunciata sull'intervenuta prescrizione (motivi assorbiti).

  • Prescrizione (calcolo del termine estintivo)

    termine massimo pari a 7 anni e 6 mesi

    La Corte ha operato il calcolo della prescrizione sommando il termine massimo alla durata della sospensione delle udienze; ritenuto corretto il computo con sospensione di 318 giorni, la prescrizione è maturata al 7/9/2023 e quindi precedente alla sentenza di appello del 7/11/2023, comportando l'estinzione del reato.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione dettagliata ai giorni di sospensione: un errore anche relativamente breve nel computo può determinare l'intervenuta estinzione del reato.
  • Se la prescrizione è intervenuta prima della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato e i restanti motivi vengono normalmente assorbiti.
  • Le questioni procedurali (es. mancato rinvio per motivi di salute ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p.) possono essere rilevanti, ma se la prescrizione decide la controversia vengono lasciate assorbite e non valutate nel merito.
  • Le statuizioni civili (risarcitorie) non vengono automaticamente invalidate dall'annullamento ai soli effetti penali e restano operative se non impugnate.
  • In situazioni analoghe conviene verificare e documentare con precisione i periodi di sospensione e le date udienza (conservare certificati e provvedimenti di rinvio) poiché la correttezza del computo dei termini è spesso decisiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.