Sentenza n. 3242/2026 - Roma, Sezione 3T
Esecuzione giudicato sentenza n.1614/2024, pubbl. in data 12.11.2024, emessa dal Tribunale Civile di Velletri, sez. lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa V. Vaccaro, nel procedimento RG.n.1973/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1614/2024 del Tribunale civile di Velletri, sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice procedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 1614/2024, passata in giudicato, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La controversia riguardava esclusivamente l'attuazione del comando giudiziale civile. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il giudizio di ottemperanza è stato quindi limitato all'accertamento del comportamento omissivo dell'Amministrazione, senza estendere la cognizione a questioni di merito proprie del giudizio di cognizione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto configurato l'inadempimento del Ministero, rilevando che, a fronte delle allegazioni della ricorrente, l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti sull'esecuzione del titolo giudiziale. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in caso di perdurante inadempimento entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarvisi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle pronunciate dal giudice del lavoro, quando l'Amministrazione sia tenuta a conformarsi al relativo comando.
- Quando il titolo da eseguire è una sentenza civile emessa dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo accerta l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore procedente, la mancata fornitura da parte dell'Amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato può fondare l'accertamento dell'inadempimento e la condanna a provvedere.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione successiva alla fissazione di un termine per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione del titolo, anche in presenza del dissenso di altre Amministrazioni.
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