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Sentenza

Sentenza del 31/01/2022 n. 2921 - Corte di Cassazione

ICI - Agevolazione per l'impresa agricola - Attività svolta sotto forma di società semplice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007-2008 per omessa denuncia e omesso versamento. I ricorrenti sostenevano che i terreni e i fabbricati oggetto di tassazione dovevano beneficiare dell'esenzione agricola: i terreni come posseduti da una società agricola di persone (società semplice) riconoscibile come imprenditore agricolo professionale, e i fabbricati come rurali/pertinenziali all'attività agricola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (sul requisito soggettivo della società semplice quale imprenditore agricolo professionale alla luce delle modifiche normative del D.Lgs. n. 228/2001 e del D.Lgs. n. 99/2004) e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo. Decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), ha accolto il ricorso dei contribuenti limitatamente ai terreni agricoli (quindi esenzione per i terreni). Ha però respinto il terzo motivo relativo alla ruralità dei fabbricati: gli immobili erano accatastati come abitativi (non A/6 o D/10) e, non essendo stata richiesta la variazione/annotazione catastale, sono rimasti assoggettati all'ICI. Le spese processuali sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 9 maggio 1975 n. 153, art. 12

    "le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (...)"

    La norma definisce condizioni soggettive per riconoscere lo status di imprenditore agricolo alla società; dopo le modifiche legislative è stata reinterpretata in coordinamento con i successivi D.Lgs. (228/2001 e 99/2004).

  • D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, art. 1

    "ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale... dedichi alle attività agricole... almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"; e più avanti la disposizione sui requisiti per le società: "le società di persone... sono considerate imprenditori agricoli professionali... qualora... almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"

    Stabilisce la nozione di IAP e i requisiti che consentono anche alle società (incluse le società semplici) di essere considerate imprenditori agricoli professionali quando lo statuto preveda esclusività agricola e sia presente almeno un socio IAP (o con requisiti professionali).

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (ICI), artt. 2 e 9

    Art. 9 prevede agevolazioni che possono considerare agricoli i terreni posseduti da società agricole di persone; l'applicazione dipende dal riconoscimento dello status soggettivo della società come agricola/IAP. Art. 2 individua la nozione di fabbricato ai fini dell'imposizione.

  • Regolamento (CE) n. 1257/1999, art. 5

    Richiamato per i requisiti di conoscenze e competenze professionali richieste ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

  • D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, art. 9

    Individua i requisiti di ruralità dei fabbricati; il riconoscimento catastale della ruralità ai sensi di questa norma è decisivo per l'esenzione dei fabbricati dall'ICI.

  • D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, art. 23, comma 1-bis

    Conferma che i fabbricati iscritti come rurali non sono soggetti all'imposta e rafforza la rilevanza della classificazione catastale per l'esenzione.

  • D.L. 13 maggio 2011 n. 70, art. 7, comma 2-bis

    Ha previsto la possibilità per i contribuenti di richiedere la variazione della categoria catastale (con autocertificazione) per il riconoscimento della ruralità, con effetti anche retroattivi; è parte del quadro che rende la classificazione catastale strumento essenziale per ottenere l'esenzione.

  • D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art. 13, comma 14-bis

    Ha previsto gli effetti delle domande di variazione catastale e rafforzato l'efficacia retroattiva di tali procedure ai fini della ruralità.

Massime di principio

  • Per riconoscere l'esenzione ICI sui terreni posseduti da una società semplice occorre che la società possa essere qualificata come imprenditore agricolo professionale: statuto con oggetto esclusivo agricolo e presenza di almeno un socio che sia IAP o che dimostri conoscenze/competenze professionali e dedichi ≥50% del tempo di lavoro e ricavi ≥50% del reddito dal lavoro dalle attività agricole (D.Lgs. 99/2004 e Reg. CE n.1257/1999).
  • La qualificazione della società semplice come soggetto agricolo non è esclusa a priori: l'evoluzione normativa (D.Lgs. 228/2001 e D.Lgs. 99/2004) e l'interpretazione di legittimità possono consentire l'applicazione delle agevolazioni anche a società di persone quando sono soddisfatti i requisiti statutari e soggettivi richiesti.
  • Per i fabbricati la classificazione catastale è decisiva: solo gli immobili iscritti come rurali (categoria A/6 per abitazioni rurali o D/10 per immobili strumentali) sono esclusi dall'imposizione. Se l'immobile è accatastato in categoria diversa, l'onere di impugnare il classamento per ottenere l'esenzione spetta al contribuente; il Comune deve a sua volta impugnare attribuzioni catastali ritenute indebite.
  • Esiste una procedura amministrativa (domanda di variazione catastale e annotazione) con effetti anche retroattivi per il riconoscimento della ruralità (DL 70/2011 e disposizioni successive); chi intende ottenere l'esenzione per fabbricati deve valutare e, se opportuno, attivare tale procedimento entro i termini previsti.
  • Nei giudizi di rimborso, se il fabbricato non risulta iscritto in catasto, il giudice può accertare la ruralità in concreto; ma se è già classato come abitativo, il giudice tributario non può surrogarsi alla procedura catastale e il contribuente deve agire contro il classamento.

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