Ordinanza n. 1748/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e individuazione della vincitrice della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato, nonché verbali della commissione giudicatrice e altri atti connessi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva universitaria, contestando il punteggio attribuito alla candidata vincitrice, la valutazione dei suoi titoli e delle sue pubblicazioni e la composizione della commissione giudicatrice. Alla procedura hanno partecipato cinque concorrenti; oltre alla vincitrice, altri due candidati hanno conseguito un punteggio complessivo superiore a quello del ricorrente. Il ricorso è stato tuttavia notificato soltanto alla candidata vincitrice e non agli altri due candidati collocatisi davanti al ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione dei punteggi, dei titoli e delle pubblicazioni né quella concernente la composizione della commissione. Ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri due candidati che, avendo conseguito un punteggio superiore a quello del ricorrente, risultano potenzialmente controinteressati rispetto alla domanda di annullamento degli atti della procedura. Ha quindi posto a carico del ricorrente l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e dell'ordinanza ai due candidati, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro i successivi cinque giorni. È stata fissata per la prosecuzione della trattazione l'udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento degli atti di una procedura selettiva, devono essere chiamati in giudizio, quali potenziali controinteressati, anche i candidati non vincitori collocatisi in posizione migliore rispetto al ricorrente, quando l'accoglimento del ricorso possa incidere sulla loro posizione nella graduatoria o sull'esito della procedura.
- Quando il ricorso contro gli atti di una procedura selettiva sia stato notificato soltanto al vincitore, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori candidati che abbiano conseguito un punteggio superiore a quello del ricorrente.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio costituisce una statuizione interlocutoria e non comporta alcuna valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure relative alla valutazione dei candidati o alla composizione della commissione giudicatrice.
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