Cassazione Penale, Sentenza n. 18668/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione articolata in: (i) deduzione di estinzione del reato per prescrizione nonostante la qualificazione come delitto ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen.; (ii) vizio di motivazione e travisamento del fatto per mancato accertamento documentale del reato presupposto e del relativo autore (chi avrebbe sottratto la somma dal conto della persona offesa); (iii) doglianza di nullità assoluta degli atti processuali sin dal primo grado per omessa notifica degli atti al codifensore avvocato Livio Bernot, mai revocato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e assoluta genericità. Sul merito: (a) la censura di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata perché il delitto, così come qualificato in sede di merito, non era prescritto alla data della sentenza di primo grado e non è prescritto ancora oggi; (b) l'assenza di identificazione dell'autore del reato presupposto non incide sulla punibilità della condotta 'derivata' (riciclaggio) posta a valle del reato produttore; (c) la nullità denunciata per mancata notifica al codifensore è qualificata come nullità di natura intermedia ai sensi dell'art.178 cod. proc. pen., soggetta ai termini di deducibilità degli artt.180 e 182 cod. proc. pen. e suscettibile di sanatoria (artt.183-184): nel caso concreto la nullità si è considerata non deducibile oltre i termini e comunque sanata per mancata tempestiva eccezione da parte del codifensore, alla luce del dovere di cooperazione informativa tra difensori. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 22 marzo 2022.
Norme richiamate
art. 640-ter cod. pen.
La condotta contestata è stata qualificata come reato collegato alla frode informatica e al successivo riciclaggio; la Corte ha ritenuto che, così qualificato, il reato non fosse prescritto alla data della sentenza di primo grado né lo sia ad oggi
art. 178 cod. proc. pen.
La nullità per omessa notifica al codifensore è stata ricondotta alla fattispecie di cui alla lett. c) dell'art.178 come nullità di ordine generale e di tipo intermedio, dunque soggetta a termini e sanatoria
art. 179 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato per distinguere le nullità assolute (non sanabili) dalle nullità intermedie che possono essere sanate o dedotte entro termini
artt. 180 e 182 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che fissano i limiti temporali per la deduzione o rilevazione delle nullità di tipo intermedio
artt. 183 e 184 cod. proc. pen.
Previsione della sanatoria delle nullità di lieve entità o comunque sanabili; la Corte ha ritenuto applicabile la possibilità di sanatoria alla nullità dedotta
Giurisprudenza nazionale ed europea citata
La decisione richiama precedenti di legittimità (Sez. U. e varie sezioni) sul dovere di cooperazione informativa tra codifensori e richiama sentenze CEDU (Hermi vs Italia; Dennebukov vs Bulgaria) a sostegno del necessario rapporto informativo tra difensori nella posizione difensiva
Massime di principio
- La semplice indeterminatezza o genericità delle censure in cassazione porta all'inammissibilità: i motivi devono essere specifici e documentati
- La prescrizione va valutata rispetto alla qualificazione giuridica del reato così come accertata in sede di merito; un'asserita estinzione per prescrizione deve essere provata e argomentata in modo circostanziato
- L'assenza di accertamento o identificazione dell'autore del reato presupposto non esclude automaticamente la punibilità per reati 'derivati' (es. riciclaggio) quando risulti provata la condotta successiva di gestione o conversione del profitto illecito
- La mancata notifica al codifensore costituisce, di regola, una nullità di carattere intermedio che va tempestivamente dedotta nei termini di legge e può essere sanata; pertanto, l'inerzia o la mancata eccezione da parte del difensore può comportare la perdita della relativa tutela
- Nelle impugnazioni è rischioso formulare motivi meramente retorici o che verteano su questioni non comprese nell'imputazione: la Corte tende a non affrontare profili estranei al petitum
- Chi propone ricorso generico o infondato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni a favore della Cassa delle Ammende
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