Sentenza n. 3092/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3875/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 3875/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata. Il titolo giudiziale imponeva il riconoscimento, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, della somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione dell'inadempimento o della pretesa documentata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'entità dovuta discende dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Il TAR ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima dell'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni statali. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli sessanta giorni per determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato, ha ordinato l'adempimento entro un termine e ha nominato preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento economico contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di determinare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e la legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati insieme all'art. 93 c.p.c. per la disciplina della condanna alle spese e della loro distrazione a favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato non ha natura costitutiva del diritto di credito: serve a rendere effettivo il diritto già riconosciuto dal titolo, la cui concreta dimensione deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali.
- Quando l'amministrazione non esegue un titolo giudiziale esecutivo che impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza, assegnare un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo deve essere verificato secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili, comprese quelle sulla misura e decorrenza degli interessi.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'azione di recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo giudiziale può essere avviata soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente pubblico cui siano già istituzionalmente affidate funzioni pertinenti alla gestione della spesa; in tal caso, se l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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