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Sentenza

Sentenza n. 1009/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in relazione alla diffida inviata nell’interesse del ricorrente tramite PEC in data 27 novembre 2025; nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Alghero di provvedere in ordine alla menzionata diffida; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata diffida entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato dal Comune di Alghero sulla diffida a porre in essere gli adempimenti necessari a garantire l’attuazione del diritto di edificare su un lotto ricadente in una lottizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha acquistato nel 2021 un’area edificabile compresa in una lottizzazione convenzionata del 1999. Secondo la prospettazione del ricorrente, alcuni originari lottizzanti non avevano ceduto le aree necessarie alla realizzazione della viabilità di accesso e il Comune non aveva esercitato i poteri previsti dalla convenzione, compresa la possibilità di sostituirsi agli inadempienti e di escutere la garanzia fideiussoria. Il lotto sarebbe quindi rimasto intercluso. Dopo precedenti istanze edilizie, entrambe concluse con provvedimenti interdittivi non impugnati, e una successiva interlocuzione con il Comune, il ricorrente ha inviato una diffida via PEC chiedendo all’Amministrazione di adottare ogni utile adempimento amministrativo e tecnico per garantire la piena attuazione del diritto di edificare, prospettando anche una soluzione alternativa per l’accesso. Ha quindi proposto azione avverso il silenzio, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna del Comune a pronunciarsi entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere già riscontrato le precedenti richieste.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la diffida riproponeva sostanzialmente richieste già formulate dal ricorrente in precedenti istanze, alle quali il Comune aveva dato riscontro mediante due provvedimenti interdittivi relativi alle pratiche edilizie e mediante successive comunicazioni. Tali provvedimenti non erano stati impugnati ed erano divenuti definitivi. Il Comune aveva inoltre comunicato che la convenzione di lottizzazione si era risolta per scadenza dei termini, che le opere di urbanizzazione non erano state avviate e che ciò impediva il rilascio del permesso di costruire, precisando anche che ulteriori richieste dello stesso tenore non sarebbero state nuovamente riscontrate. Richiamando il principio secondo cui la reiterazione di una medesima istanza, quando già riscontrata, costituisce sostanzialmente una sollecitazione all’esercizio dell’autotutela, il cui esercizio è discrezionale e non impone all’Amministrazione uno specifico obbligo di provvedere, il Collegio ha escluso la configurabilità di un silenzio illegittimo. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata conseguentemente respinta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è richiamata dal ricorrente per chiedere la condanna del Comune a provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e di motivare l’azione amministrativa; il TAR ha ritenuto non configurabile un ulteriore obbligo di provvedere, poiché le richieste sostanziali erano già state riscontrate.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai dedotti obblighi di motivazione, buon andamento e imparzialità; le relative censure sono state ritenute infondate per l’assenza di un silenzio illegittimo.

Massime di principio

  • La reiterazione di una richiesta già esaminata e definita dall’Amministrazione non determina, di regola, un nuovo obbligo giuridico di provvedere quando non siano dedotti elementi nuovi o una diversa situazione sostanziale.
  • La reiterazione di una medesima istanza può essere qualificata come sollecitazione all’esercizio dell’autotutela; poiché l’autotutela è esercitata discrezionalmente d’ufficio, l’Amministrazione non è tenuta a adottare uno specifico provvedimento espresso sulla mera sollecitazione del privato.
  • L’azione avverso il silenzio non è accoglibile quando l’Amministrazione abbia già fornito riscontri sostanziali alle precedenti richieste del privato, anche mediante provvedimenti divenuti definitivi perché non impugnati.
  • In presenza di precedenti provvedimenti interdittivi non impugnati e divenuti definitivi, una successiva diffida che riproponga la medesima pretesa non può essere utilizzata per ottenere, tramite il giudizio sul silenzio, una nuova decisione sulla questione sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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